Anzianità di servizio: chiederne il riconoscimento conviene ai precari. Sentenza Giudice del Lavoro Roma

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Ricostruzione di carriera raffreddata? L'Avv. Domenico Naso mette a segno un importante punto a favore degli insegnanti precari. Al docente assunto con più contratti a termine non si applica le modifiche ai gradoni stipendiali (che ha accorpato i primi due gradoni in un unico 0 – 8 anni).

Ricostruzione di carriera raffreddata? L'Avv. Domenico Naso mette a segno un importante punto a favore degli insegnanti precari. Al docente assunto con più contratti a termine non si applica le modifiche ai gradoni stipendiali (che ha accorpato i primi due gradoni in un unico 0 – 8 anni).

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, con Sentenza del 21.10.2014, ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva il riconoscimento del diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio maturata a seguito della reiterata sottoscrizione di contratti a termine

Il il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato condannato al pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio de qua.

La richiesta di parte ricorrente si fonda sulla tesi per cui il lavoratore a termine che viene (anche legittimamente) impiegato con una successione di contratti non può essere discriminato nella retribuzione rispetto agli assunti a tempo indeterminato andando ad incidere sulle norme che prevedono un diverso trattamento economico al lavoratore a termine sebbene la prestazione eseguita sia esattamente identica a quella del lavoratore a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Roma, evidenzia che la clausola 4 dell’accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato.

Del tutto irrilevante, la diversità nelle modalità di assunzione dei lavoratori a termine (assunti con singoli contratti sulla base delle citate graduatorie) rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato (assunti previo concorso pubblico).

Il fondamento dell’attribuzione degli scatti in questione va ravvisato nel miglior apporto lavorativo che deriva dall’esperienza del lavoratore, ovverosia da un profilo da cui è del tutto estranea ogni questione sulle modalità di selezione.

E’ parimenti irrilevante la circostanza che il lavoratore assunto con contratto a termine non potrebbe fornire all’amministrazione datrice di lavoro, a differenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, gli apporti organizzativi e programmatici che derivano dalla continuità del rapporto, in quanto la scelta di assumerlo con tale forma contrattuale fa capo all’amministrazione stessa e non al lavoratore, e dunque non può ritorcersi contro (per così dire) quest’ultimo al fine di legittimare l’attribuzione di un trattamento di minor favore.

Di conseguenza, sia le mansioni del docente che quelle del collaboratore ATA sono in grado di beneficiare in modo significativo delle pregresse esperienze scolastiche, si giustifica pienamente l’attribuzione degli scatti di anzianità in favore anche del personale assunto con plurimi contratti a termine, essendo innegabile anche per essi il progressivo ampliamento delle competenze e il sempre maggiore contributo al buon andamento dell’azione amministrativa.

Secondo il Tribunale, quindi, parte ricorrente ha dunque diritto al trattamento retributivo corrispondente agli anni di servizio prestati continuativamente, in virtù dei parametri sulla progressione professionale previsti dai contratti collettivi di settore succedutisi nel tempo per il personale di ruolo.

La ricorrente, in definitiva, quale dipendente a tempo determinato (con supplenze annuali o supplenze a queste parificate) non immessa in ruolo, ha diritto a percepire le differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio.

Inoltre, conclude il Tribunale di Roma, non si può pervenire a diversa conclusione per la circostanza che, ai sensi del C.C.N.L. del 4.10.2011, i preesistenti gradoni da 0 a 2 anni e da 3 ad 8 anni siano stati accorpati in un unico gradone da 0 a 8 anni, in quanto lo stesso Ministero convenuto ammette che, al fine di tutelare coloro che, già in servizio a tempo indeterminato alla data dell’1.9.2010, avessero maturato il diritto all’inserimento nelle preesistenti fasce stipendiali da 3 ad 8 anni o da 0 a 2 anni, il C.C.N.L. in esame aveva corrisposto un assegno ad personam: di conseguenza, essendo la posizione di parte ricorrente equiparabile, per le ragioni già esposte, a quella di un lavoratore a tempo indeterminato con diritto all’inquadramento nel secondo gradone (da 3 a 8 anni), si deve ribadire il suo diritto a percepire le citate differenze stipendiali (che, in difetto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, non possono chiaramente assumere la forma dell’assegno ad personam disposto dall’ultimo C.C.N.L.).

Tale sentenza assume, quindi, una rilevante importanza: perché conferma che i docenti assunti con plurimi contratti a termine hanno diritto a vedersi riconosciuto, dal Ministero dell’Istruzione, il pagamento delle differenze stipendiali, in forza dell’anzianità di servizio medio tempore maturata.

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