Anno di prova, neoassunto e Dirigente stipulano un patto di sviluppo professionale

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La legge n. 107/2015 ha introdotto importanti novità riguardo all'anno di prova, declinate nel D.M. 850/2015 e ulteriormente puntualizzate nella circolare MIUR del 5 Novembre 2015, sebbene debbano ancora chiariti diversi aspetti per i docenti nominati in ruolo nell’ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni. 

La legge n. 107/2015 ha introdotto importanti novità riguardo all'anno di prova, declinate nel D.M. 850/2015 e ulteriormente puntualizzate nella circolare MIUR del 5 Novembre 2015, sebbene debbano ancora chiariti diversi aspetti per i docenti nominati in ruolo nell’ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni. 

Alla fase C abbiamo dedicato l'articolo  “Anno di prova neoimmessi fase C. Per non metterlo a rischio urgono chiarimenti MIUR per conteggio giorni, nomina tutor, formazione” 

L'anno di prova e formazione, alla luce della riforma, dovrebbe comunque essere più selettivo e impegnativo che in passato, come testimonia anche il nuovo e più decisivo ruolo dei tutor che guidano il percorso dei neo assunti dall'accoglienza al bilancio delle competenze e alla sottoscrizione del patto formativo, dalla progettazione alla piena partecipazione alle attività della scuola, dal bilancio finale delle competenze all'“istruttoria" compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto (art.13 del D.M. 850/2015)

L'aspetto maggiormente caratterizzante la formazione delineata nel D.M. 850/15 sembra essere la personalizzazione dei percorsi formativi dei neoassunti: si cercherà, infatti, di potenziare i punti di debolezza di ciascun di essi, desunti dal primo bilancio di competenze che deve essere stilato dopo due mesi dell'assunzione in servizio. 

Articolo 5 comma 1 del D.M. 859:

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.

I docenti neo assunti, pertanto, inizieranno la loro formazione non nel mese di febbraio/di marzo ma sin dalla presa di servizio, a partire dalla quale dovranno procedere ad un’attenta riflessione, sotto la guida del tutor, dei propri punti di forza e di debolezza, al fine di stilare il primo bilancio di competenze, relativamente al quale abbiamo pubblicato una bozza del modello da compilare. 

L'articolo 4 del DM 850/15 individua i criteri per la valutazione del neo assunto, che delineano le competenze caratterizzanti il profilo professionale docente: 

  • competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;

  • competenze relazionali, organizzative e gestionali

  • osservanza dei doveri connessi alla funzione docente;

  • partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Le dette competenze saranno oggetto del bilancio summenzionato, come previsto dal su esposto articolo 5 comma 1. 

Il bilancio, leggiamo nei commi successivi, "consente di compire un'analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta".  Sulla base di esso il dirigente scolastico e il neo assunto, sentito il tutor, fissano tramite un patto per lo sviluppo professionale gli obiettivi di potenziamento delle competenze da attuare tramite le attività formative previste all’articolo 6 del decreto.

Docenti neoassunti 2015/16, sintesi del percorso di formazione. Bilancio competenze e novità

Tra le attività prevista dall’articolo 6 rientrano i laboratori formativi disciplinati dall’articolo 8:

1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all’articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.

2. Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all’articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.

3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. E’ prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale di cui all’articolo 11 […]

Le attività laboratoriali, dunque, dovranno essere progettate non erga omnes (come avveniva in passato) ma sulla base dei bisogni formativi dei neo assunti, rilevati tramite il primo bilancio di competenze, e del patto di sviluppo professionale stipulato tra neo assunto e dirigente scolastico.

La formazione si concluderà con il bilancio finale delle competenze, che dovrà evidenziare i progressi, compiuti dai docenti interessati, relativamente a quelli che erano i punti di debolezza rivelati.

In tal modo, la formazione dei docenti impegnati nell’anno di prova e formazione sembra configurarsi come un percorso logico, consequenziale e compiuto volto a sviluppare nei docenti neo assunti le svariate competenze che la professione docente oggi richiede.

Tutto sull’anno di prova

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