Anno prova neo assunti. Indicazioni valutazione finale e conferma in ruolo, casi particolari: docenti che hanno differito e fase C

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L'USR Piemonte ha fornito indicazioni in merito alla valutazione finale dell'anno di formazione e prova ed emissione del provvedimento di conferma in ruolo dei docenti neo assunti. Dette indicazioni si rifanno alla nota MIUR  n. 9717 del 12 aprile 2016.  

L'USR Piemonte ha fornito indicazioni in merito alla valutazione finale dell'anno di formazione e prova ed emissione del provvedimento di conferma in ruolo dei docenti neo assunti. Dette indicazioni si rifanno alla nota MIUR  n. 9717 del 12 aprile 2016.  

Nello specifico, la nota dell'USR Piemonte, la n. del 4919 del 18 aprile u.s., affronta il caso dei docenti che hanno differito la presa di servizio in ruolo, perché impegnati nello svolgimento di una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, ai sensi del DM 850/2015 articolo 3 comma 4 e 5, e dei docenti assunti in fase C.

Nella nota si fa una distinzione tra ciò che spetta alla scuola, in cui il docente in prova sta svolgendoeffettivo servizio, e la scuola di titolarità giuridica.

Alla prima, cioè la scuola di effettivo servizio, spetta la valutazione del periodo di prova e di formazione del docente neo assunto e la trasmissione di tutta la relativa documentazione.

Alla scuola di titolarità giuridica spetta l'emissione del provvedimento di conferma in ruolo, sulla base della suddetta documentazione.

Per quanto riguarda i docenti assunti in fase C, l'USR affronta la casistica dei docenti utilizzati in grado d'istruzione differente da quello dell'immissione in ruolo: ad esempio docenti assunti nella classe di concorso A27 (ex 49/A) e utilizzato nella classe A28 (ex 59/A).  

In casi come quello appena descritto, si può applicare (L'USR afferma "si ritiene possa…" in quanto la sopra citata nota MIUR non fa riferimento a tale casistica) la stessa procedura prevista per i docenti che hanno differito la presa di servizio in ruolo: la scuola di effettivo servizio, quindi, valuta il neo immesso, mentre quella di titolarità giuridica emette il provvedimento di conferma in ruolo.

Si ribadisce, infine, che ”I servizi utili ai fini del periodo di formazione e prova: è opportuno che l’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica venga proporzionalmente ridotto per i neoassunti di fase C che l’Amministrazione ha potuto immettere in ruolo a Dicembre”.

La nota

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