Anno prova neo assunti fasi B e C, il decreto del MIUR. Valutazione finale docenti utilizzati e con differimento: scuola di servizio o di titolarità giuridica?

WhatsApp
Telegram

In data odierna, 04/05/2016, il MIUR ha pubblicato la nota n. 15614 con la quale ha trasmesso il decreto n. 290/2016 avente per oggetto l'anno di prova e formazione dei docenti neo assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a.s. 2016/17.

In data odierna, 04/05/2016, il MIUR ha pubblicato la nota n. 15614 con la quale ha trasmesso il decreto n. 290/2016 avente per oggetto l'anno di prova e formazione dei docenti neo assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a.s. 2016/17.

Nella nota leggiamo che il detto DM si pone la finalità di disciplinare ulteriormente (oltre, quindi, a quanto stabilito nel DM n. 850/2015) l'anno di prova e formazione dei docenti assunti, ad anno scolastico inoltrato, nelle dette fasi B e C. Le disposizioni indicate nel DM n. 290/2016 sono limitate, leggiamo nella nota, al solo anno scolastico 2015/2016.

Sino ad ora, in assenza di indicazioni a livello centrale, sono stati gli Uffici scolastici regionali a dettare disposizioni in merito, talvolta contrastanti tra loro, tuttavia possiamo affermare: "meglio tardi che mai".

Nel decreto si predispone, al fine di dare attuazione alla legge n. 107/2015, che possono svolgere l'anno di prova:

  • i docenti che hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in una scuola di grado diverso da quello di immissione in ruolo, purché in classi di concorso affini;
  • i docenti nominati in fase C presso scuole secondarie di II grado e utilizzati in scuole di grado o ordine diverso.

Si affronta anche la questione dei tutor, che devono essere nominati in base a specifiche professionalità e competenze, con riferimento alle iniziative progettuali, didattiche e metodologiche dell'area di impiego del docente neo assunto. Quindi non devono essere necessariamente della stessa classe di concorso del neo assunto, ma piuttosto devono avere competenze attinenti ai progetti e alle attività in cui il medesimo è impiegato.

Quanto al percorso formativo, si predispone che il neo assunto segue obbligatoriamente detto percorso per 50 ore complessive; non si fa menzione, invece, del computo dei giorni di servizio e di attività didattica, relativamente ai quali si sono espressi gli UU.SS.RR. Liguria, FVGAbruzzoPuglia, ai sensi della nota MIUR n.9717 del 12.04.2016. Conseguentemente, è probabile che tali indicazioni valgano a livello nazionale. Non sarebbe stato, comunque, inopportuno ribadire nel decreto le indicazioni fornite con l'appena citata nota.

Il decreto fornisce, infine, indicazioni sulla valutazione finale dei docenti in oggetto e sull'emissione del provvedimento di conferma in ruolo, sulla base delle quali la scuola presso cui il neo assunto presta servizio fornisce gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato, mentre il DS dell'istituto di titolarità giuridica del docente interessato, sulla base degli elementi istruttori forniti, emana il provvedimento di conferma in ruolo.

Quest'ultimo aspetto, affrontato all'articolo 4 del suddetto DM 290/2016, sembra essere poco chiaro: perché non si dice esplicitamente che il neo assunto sosterrà il colloquio finale davanti al Comitato di Valutazione della scuola di servizio? Cosa si intende per valutazione preliminare del percorso formativo? Abbiamo, dunque, due tipi di valutazione? Preliminare e Finale?

Nelle note dei suddetti UU.SS.RR. è detto chiaramente che alla scuola di servizio spetta la valutazione finale del docente neo immesso e alla scuola di titolarità giuridica l'emissione del provvedimento di conferma in ruolo, com'è giusto che sia.

Sarebbe opportuno che il MIUR scriva chiaramente, sebbene riteniamo abbiano ben detto gli Uffici scolastici che già si sono espressi in merito, chi valuta il neo immesso. 

Tutto sulla di prova e formazione

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei