Anno prova neo assunti. Colloquio e Valutazione finale, USR FVG rettifica: spetta alla scuola di effettivo servizio. I 120 giorni da ridurre proporzionalmente

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L'USR Friuli Venezia Giulia aveva comunicato, con la nota n. 2746 del 23/03/2016,  che i docenti neo immessi in ruolo che hanno differito la presa di servizio in quanto impegnati in una supplenza al 30/06 o al 31/08, dovevano svolgere il colloquio conclusivo dell'anno di prova e formazione nella sede assegnatagli provvisoriamente per la presa di servizio in ruolo, con conseguente valutazione finale. 

L'USR Friuli Venezia Giulia aveva comunicato, con la nota n. 2746 del 23/03/2016,  che i docenti neo immessi in ruolo che hanno differito la presa di servizio in quanto impegnati in una supplenza al 30/06 o al 31/08, dovevano svolgere il colloquio conclusivo dell'anno di prova e formazione nella sede assegnatagli provvisoriamente per la presa di servizio in ruolo, con conseguente valutazione finale. 

Dette indicazioni erano state successivamente ribadite in un'altra nota del medesimo USR.

Ne abbiamo parlato nell'articolo "Anno prova neo assunti. Colloquio finale, USR FVG: docenti che hanno differito devono sostenerlo nella sede provvisoria di immissione in ruolo".

Apprendiamo, oggi, di una successiva nota dello stesso USR FVG che rettifica quelle precedenti: "… a parziale rettifica, per mero errore materiale, della nota di questo Ufficio prot. 9714 del 12/04/206, si fa presente che la valutazione del periodo di prova e di formazione, corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere curata dall'istituzione scolastica di effettivo servizio del docente in prova e formazione".

La valutazione (colloquio compreso naturalmente) dei docenti in anno di prova e formazione, dunque, spetta alla scuola di effettivo servizio e non a quella in cui andranno a perfezionare l'assunzione in ruolo, come sostenuto da Orizzonte Scuola nel sopra citato articolo. D'altra parte, sarebbe stato fuori da ogni logica far valutare il docente solo sulla base della documentazione trasmessa, rendendo il tutto un mero atto sterile e burocratico.

SOLO il  provvedimento di conferma in ruolo compete alla scuola di assunzione in ruolo, sulla base dell'esito trasmessogli. 

Le stesse indicazioni sono state fornite dall'USR Abbruzzo.

Schematicamente diciamo che:

  1. la scuola di servizio valuta il neo immesso, che ha differito proprio per la supplenza, decidendo se ha superato o meno il periodo di prova e fomarzione;
  2. la scuola, assegnata al docente come sede provvisoria di immissione in ruolo, emette il provvedimento di conferma o meno in ruolo, secondo quanto trasmesso dalla scuola di cui al punto 1.

Nella nota si affronta anche la problematica relativa al computo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattica per i docenti neo assunti in fase C. 

Per detti docenti, leggiamo, il computo deve essere ridotto proporzionalmente. Non si specifica proporzionalmente a cosa, ma è naturale che ci si riferisca alla data di effettiva assunzione in servizio. 

Scarica la nota dell'USR Friuli Venezia Giulia del 23/03/2016 e quella di rettifica.
 

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