Anno di prova e formazione neoassunti fase C: valido servizio su classi affini su gradi di scuola diversi e quello prestato prima del ruolo, conteggio dei 120 giorni

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Nell'incontro del 29 dicembre tra Miur e OO.SS. si è parlato anche, apprendiamo dalla FLC CGIL, dell’anno di prova e formazione dei docenti assunti in fase C.

Nell'incontro del 29 dicembre tra Miur e OO.SS. si è parlato anche, apprendiamo dalla FLC CGIL, dell’anno di prova e formazione dei docenti assunti in fase C.

Nell’articolo “Anno di prova neoimmessi fase C. Per non metterlo a rischio urgono chiarimenti MIUR per conteggio giorni, nomina tutor, formazione”, avevamo messo in evidenza che gli aspetti che potrebbero ostacolare, allo stato dell'arte, lo svolgimento dell'anno di prova ai docenti assunti nell'ultima fase del piano straordinario di immissione in ruolo sono sostanzialmente due:

1.la previsione che l'anno di prova deve essere svolto nello stesso grado di istruzione (eccetto per i posti di sostegno) in cui si è avuta la nomina a tempo indeterminato;

2.lo svolgimento di 120 giorni di effettiva attività didattica.

Il MIUR, nell’incontro con le OOSS del 18 novembre scorso, si era dimostrato disponibile ad un’eccezione, riguardo al vincolo di svolgimento dell’anno di prova nello stesso grado d’Istruzione, per i docenti assunti in fase C, senza tuttavia specificare se tale apertura riguardasse anche i docenti che avrebbero differito la presa di servizio.

Le due problematiche sopra descritte sono state affrontate nell’incontro di ieri e l’Amministrazione si è impegnata a fare in modo di non pregiudicare ai docenti neo immessi in fase C, sia a coloro i quali hanno già preso servizio in ruolo sia a coloro i quali hanno differito la presa di servizio per continuare a svolgere la supplenza, la possibilità di svolgere l’anno di prova.

L’Amministrazione, a tal fine, si è impegnata:

  1. a considerare valido il servizio su classi affini anche su gradi di scuola diversi e la possibilità di effettuare l’anno di prova a tutti gli assunti della fase C;

  2. a riconoscere nei 120 giorni anche il 6° giorno della settimana qualora il servizio si svolga su 5 giorni;

  3. a far valere il servizio prestato prima dell’assunzione in ruolo solo se effettuato per il medesimo insegnamento.

È stato, inoltre, confermato che la classe di concorso A077 deve considerarsi appartenente allo stesso ambito disciplinare della classe A032.

Stando a quanto affermato dall’Amministrazione, dunque, anche i docenti assunti in fase C, che stanno svolgendo una supplenza (e naturalmente chi ha assunto servizio in ruolo) su classe di concorso affine potranno svolgere l’anno di prova e potranno raggiungere i 120 giorni computando nel calcolo il sesto giorno della settimana se il servizio si svolge su 5 giorni e il servizio prestato da supplente nella stessa classe di concorso di immissione in ruolo. 

Bisogna, comunque, capire se il sesto giorno venga computato solo quando il docente è presente a scuola nel pomeriggio per svolgere attività volte a migliorare l’azione didattica  oppure a prescindere dalla presenza, come accade per i 180gg.  

Ricordiamo che numerose istituzioni scolastiche hanno adottato la settimana corta, per cui tutti i rientri pomeridiani per consigli di classe, collegi dei docenti, riunioni di dipartimento … coincidono con i 5 giorni di svolgimento dell’attività didattica. In tali casi, naturalmente, non si potrà computare un giorno due volte. 

Considerata, tuttavia, l’intenzione espressa dall’Amministrazione di voler far svolgere a tutti i docenti assunti in fase C l’anno, siamo certi che si cercherà la soluzione più favorevole agli stessi. 

Aspettiamo, comunque, che le buone intenzioni del MIUR vengano confermate nella circolare di prossima emanazione, che dovrebbe  pure chiarire il ruolo del tutor e del comitato di valutazione relativamente ai docenti assunti in un grado di scuola e utilizzati in un altro grado e su diversa classe di concorso. 

 

Alcuni chiarimenti in effetti erano già arrivati tramite gli USR. Li elenchiamo

Neoassunti fase C. Giorni utili, compreso rientro nel giorno libero, per arrivare ai 120 di attività didattiche

Anno di prova neoimmessi: il tutor deve essere nominato, anche in assenza di docente della stessa classe di concorso o area

Anno di prova e formazione per docenti utilizzati nei Licei Musicali

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