Anno di prova e formazione per docenti in part time o su spezzone orario. Le FAQ di Orizzonte scuola

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Approfondiamo la questione relativa all'anno di prova per chi è stato assunto in ruolo ed è in regime di part time o è attualmente in servizio per supplenza al 30/6 su spezzone orario avendo rimandato la presa di servizio al termine della supplenza.

Approfondiamo la questione relativa all'anno di prova per chi è stato assunto in ruolo ed è in regime di part time o è attualmente in servizio per supplenza al 30/6 su spezzone orario avendo rimandato la presa di servizio al termine della supplenza.

1. PREMESSA

L'art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Nei CENTOTTANTA GIORNI sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

In particolare vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di periodo effettivo servizio:

• tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.

• il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.

• i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc).

• i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento.

• il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.

• il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.

• la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato.

• il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.

• il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979).

• i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati:

• i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova).

• le vacanze estive.

• I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.

• i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE, nei centoventi giorni sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

2. LE FAQ

Sono un docente assunto in ruolo in fase B. Ho assunto servizio e richiesto il part time per 9 ore su 3 gg. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

Ai sensi della nota MIUR 3616 del 05-11-2015 il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Pertanto chi è assunto in ruolo in regime di part time dovrà comunque svolgere per intero e senza nessun riproporzionamento le 50 ore di formazione, mentre i 180 gg e i 120 di attività didattica vanno riproporzionati in ragione all'orario.

Ciò ovviamente vale anche per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo e richiesto il part time.

ES: ho 9 ore invece di 18, dovrò svolgere 90 gg. dei 180 previsti e 60 dei 120 previsti. Con 6 ore su 18, quindi, farò 60 ore dei 180 gg. e così via. Ovviamente lo stesso calcolo va effettuato per gli immessi in ruolo sulla primaria in relazione alle 24 ore settimanali.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

Sono un docente con contratto al 30/6 per 9 ore in A043 e sono stato immesso in ruolo sempre per A043. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

La risposta è positiva e vale quanto detto a chi ha assunto effettivo servizio ma è in regime di part time.

Infatti la circolare sopra citata equipara i docenti già assunti con effettivo servizio di ruolo in part time a chi ha rimandato la presa di servizio accettando la nomina in ruolo ma impegnato con supplenza fino ad almeno al 30/6.

La circolare, infatti, rispetto al riproporzionamento, non fa nessuna differenza disponendo che i 180/120 gg. "sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto".

Quindi o si è in effettivo regime di part time o su spezzone orario (supplenza fino al 30/6) i gg devono essere riproporzionati in egual misura. Non esiste alcuna differenza.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

Sono un docente con contratto al 30/6 per 9 ore in A043 e sono stato immesso in ruolo su posto di sostegno AD00. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

La risposta è positiva e vale ovviamente anche nel caso contrario ovvero immesso in ruolo in A043 e con supplenza su AD00.

La nota MIUR 3616 del 05-11-2015 prevede che la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Trattandosi di spezzone orario andrà effettuato il riproporzionamento dei 180/120 gg. come gli esempi sopra citati.

Si ricorda che l'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

Sono un docente immesso in ruolo nella A043. Ho una supplenza con completamento orario tra I e II grado, avendo 9 ore su A043 e 9 ore su A050, posso svolgere l'anno di prova e di formazione?

La risposta è positiva con una precisazione.

La nota MIUR 3616 del 05-11-2015 prevede che per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Nel caso specifico quindi, è da ritenere valido solo il periodo di prova e di formazione svolto per lo spezzone di A043 che è classe di concorso dello stesso grado di scuola di immissione in ruolo, non è quindi valido il periodo svolto per la A050.

Per tale motivo le due supplenze vanno considerate a sé, e nonostante quindi il completamento orario fino alle 18 ore, l'anno di prova, considerato solo sulla a043, va riproporzionato per i 180/120 gg. perché svolto solo per 9 ore.

Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.

La circolare del Miur del 5 novembre 2015

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