Anno prova 2016. I docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo non devono svolgere la formazione: ordinanza Giudice del lavoro di Avellino

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Il Tribunale del lavoro di Avellino ha pubblicato, in data 21 aprile 2016, una ordinanza cautelare avente per oggetto l'anno di formazione di una docente che aveva chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo per l'a.s. 2015/16. 

Il Tribunale del lavoro di Avellino ha pubblicato, in data 21 aprile 2016, una ordinanza cautelare avente per oggetto l'anno di formazione di una docente che aveva chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo per l'a.s. 2015/16. 

Com'è noto, ai sensi del DM n. 850/2015 e della successiva circolare MIUR del 5 novembre 2015, anche i docenti già a tempo indeterminato, che hanno ottenuto il passaggio di ruolo devono sostenere nuovamente l'anno di formazione.

Articolo 2 comma 1 del DM 850/2015:

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: 

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempoindeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione eprova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività diformazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

La suddetta docente, dunque, si è rivolta al Giudice del lavoro di Avellino, chiedendo di essere esonarata dalle attività di formazione, in quanto la formazione non costituisce un obbligo contrattuale vincolante ai fini del superamento del periodo di prova per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Il Tribunale ha accolto il ricorso della docente in sede cautelare con le seguenti motivazioni:

  • la legge n. 107/2015 è entrata in vigore il 16 luglio 2015, quindi prima che la ricorrente presentasse domanda di passaggio di ruolo, e non è ipotizzabile un'applicazione retroattiva in quanto verrebbe a crearsi una disparità di trattamento con chi ha ottenuto in precedenza il passaggio di ruolo;
  • il richiamo, nel comma 120 della 107, fa salve per quanto compatibili le disposizioni previste dagli articoli 437-440 del decreto legislativo  n. 297/94, in cui si fa riferimento "alla nomina in ruolo", quindi non ci si riferisce ai passaggi di ruolo, in quanto in questo caso si tratta di docenti già assunti a tempo indeterminato e che hanno svolto già il periodo di prova e formazione;
  • quest'ultima conclusione è coerente, leggiamo ancora nell'ordinanza, con la nota 3699 del 29/02/2008 in cui si dispone che l'anno di formazione va svolto una sola volta nella carriera, previsione, prosegue il Giudice, che riconosce l'esperienza maturata dopo diversi anni di servizio, che  non può essere naturalmente la stessa di chi è neo immesso in ruolo.

Per tali motivi, dunque, il tribunale del lavoro di Avellino, come detto all'inizio, esonera la ricorrente dallo svolgimento dell'anno di formazione, da non confondere con la prova che consiste solo nello svolgimento dei 180 giorni di servizio.

Si tratta di una ordinanza di fondamentale importanza, che sembra ristabilire lo status quo antecedente alla legge n. 107/2015, riconoscendo giustamente l'esperienza maturata da docenti già di ruolo da diversi anni o che comunque hanno già svolto la formazione. Adesso si deve attendere la decisione di merito. 

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