Ancora Tar Molise contro le classi pollaio

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Avv. Marcella Ceniccola – Ennesima e interessante sentenza del Tar Molise, n. 556 del 16 ottobre 2012, contro le "classi pollaio".

Avv. Marcella Ceniccola – Ennesima e interessante sentenza del Tar Molise, n. 556 del 16 ottobre 2012, contro le "classi pollaio".

I ricorrenti sono genitori di studenti che hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 la classe III sez. C dell’Istituto tecnico economico “L. Pilla” di Campobasso, classe che era composta di 20 alunni. L’Ufficio Scolastico regionale con provvedimento del 24 giugno 2011 ha provveduto ad accorpare gli alunni della ex classe III C alle sezioni A e B in tal modo eliminando la sezione C per la classe IV. Per l’anno scolastico 2010/2011 le classi III sezioni A, B e C erano composte, rispettivamente, di 19 alunni la prima, di 20 alunni la seconda e di 20 alunni la terza. A seguito dell’accorpamento per l’anno scolastico 2011/2012 sono state previste esclusivamente due classi quarte, rispettivamente di 29 e 30 alunni.

Il Dirigente scolastico dell’Istituto tecnico di campobasso ha rappresentato all’Ufficio Scolastico regionale la necessità della permanenza di tre classi quarte anche alla luce della relazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto scolastico che in base agli indici di cui al D.M. 18.12.1975 e tenuto conto delle superfici medie nette della aule, ha indicato in 25 il numero massimo di alunni compatibile con le dimensioni delle aule più grandi e in 20 per quelle più piccole, rammentando al contempo che in forza dell’art. 5 del D.M. 26.8.1992, recante norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, l’affollamento massimo consentito nelle aule è di 26 persone di cui 25 alunni e 1 docente.

Avverso il provvedimento dell’Ufficio Scolastico regionale sono insorti i genitori degli alunni indicati in epigrafe per chiederne l’annullamento lamentandone la illegittimità

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha già trattato funditus la problematica giuridica prospettata dai ricorrenti con sentenze nn. 144 e 145 del 10 aprile 2012 e poiché la presente controversia non presenta profili di novità in fatto o in diritto, il collegio non può che ribadire le ragioni in diritto precedentemente espresse.

La sentenza

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri