Alunni disabili: quando spetta al Collaboratore scolastico cambiare il pannolino o procedere alla pulizia intima dell’alunno

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Fra le diverse mansioni del Collaboratore Scolastico uno fra i più importanti e delicati è sicuramente quello dell’assistenza di base agli alunni diversamente abili.

Fra le diverse mansioni del Collaboratore Scolastico uno fra i più importanti e delicati è sicuramente quello dell’assistenza di base agli alunni diversamente abili.

Argomento già affrontato nella guida “Alunni disabili: quali sono i compiti del personale ATA?” Ma cosa si intende per assistenza di base? E per utilizzo dei servizi igienici?

L’art. 47 del CCNL Scuola 2006-2009 afferma che il dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività, effettua l’attribuzione degli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori.

Tali incarichi saranno particolarmente finalizzati all’area A. Per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.

Ma cosa si intende per assistenza alla persona…? Non di certo alcune mansioni che eseguono inconsapevolmente tanti collaboratori come se fossero dei compiti previsti dal proprio profilo, ad esempio la pulizia dei bambini dopo aver utilizzato i servizi igienici o cambiare il pannolino all’allievo disabile…

Già la nota MIUR Prot. n.3390/2001 affermava che “Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata”.

Dalla normativa sopra richiamata bisogna intanto partire da un principio imprescindibile: in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso. In più, quel “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” indicato dalla norma non comprende il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria e illegittima.

Diversa la questione se, come avviene in molte scuola, tale mansione viene svolta dietro compenso e quindi rientra negli incarichi specifici di cui all'art. 47. Ciò però presuppone un'accettazione da parte del collaboratore (è infatti un incarico “specifico” e “aggiuntivo”) che comunque a nostro avviso non risolve il problema alla base e cioè quello della formazione.

Sulla questione è intervenuto il prof. Nocera, già vicepresidente nazionale della F I S H federazione italiana per il superamento dell'handicap " Ribadisco che il compito dell'assistenza igienica è dei Collaboratori e delle Collaboratrici scolastiche, che debbono ricevere l'incarico dal Dirigente scolastico.

Quanto ai corsi di aggiornamento, dal momento che il D S conosce il numero degli alunni non autosufficienti dalla data delle iscrizioni, ha molti mesi per pretendere dall'Uff scol regionale l'organizzazione del corso di aggiornamento, in modo che a Settembre i
Collaboratori siano già preparati; ne si dica che in base al CCNL del 2005 l'aggiornamento è facoltativo, poichè ormai con l'art 1 comma 124 della l.n. 107/2015 sulla buona scuola, l'aggiornamento è divenuto obbligatorio.

Nell'assistenza igienica Comune e Provincia non c'entrano, poichè essi debbono fornire gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, che hanno compiti del tutto diversi, mentre i compiti dei Collaboratori scolastici sono chiaramente indicati sia nella Nota ministeriale prot. n. 3390/01, che nel CCNL del 2005 agli art 47,48 e Tab. A"

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento/formazione, come giustamente segnalato anche da noi, sarebbe corretto e indispensabile istituirli. Ma come possono i Dirigenti Scolastici pretenderli dall'USR se i fondi per la formazione per l'ex art. 7 devono essere decretati direttamente dal Miur e spesso non vengono stanziati?

Per quanto riguarda l'aggiornamento obbligatorio, identificato dal Prof. Nocera nel comma 124 della legge 107/2015, si rileva che essa afferma

"124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite e organizzazioni sindacali rappresentative di categoria."

Dunque la formazione obbligatoria riguarda esclusivamente il solo personale docente.

Tutti i commi della legge La Buona Scuola non coinvolgono nemmeno una volta il personale ATA, ma riservano i '200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016' al solo personale docente. E pure l'invio dei 500 euro annui al personale, per l'autoformazione, prevede l'esclusione di precari e, guarda caso, del personale Ata!

E ancora, si pensi al blocco stipendiale delle posizioni economiche del 2011. Ciò significa che i collaboratori stanno continuando a espletare funzioni che non vengono più retribuita da mesi e mesi…

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