Con Agorà si riaccendono le speranze in Cassazione per i precari della Scuola

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Comunicato del Sindacato Agorà Scuola – 7 Novembre si è tenuta in Cassazione l’udienza relativa ad un primo gruppo di ricorsi presentati da Agorà scuola avverso le sentenze della Corte di Appello di Perugia in materia di reiterazione dei contratti a termine.

Comunicato del Sindacato Agorà Scuola – 7 Novembre si è tenuta in Cassazione l’udienza relativa ad un primo gruppo di ricorsi presentati da Agorà scuola avverso le sentenze della Corte di Appello di Perugia in materia di reiterazione dei contratti a termine.

Se con la nota sentenza n. 10127 del 20/06/2012 – che ha interessato altra O.S. ed in cui la Corte di Cassazione si era pronunciata in senso sfavorevole alle ragioni dei precari della scuola – la Corte stessa sembrava aver messo una pietra tombale sulle speranze dei precari della scuola, con l’udienza di ieri e con la sospensione del giudizio sembrano delinearsi prospettive forse di segno inverso.

A monte di tale risultato, la determinazione dei legali di Agorà, Avv.ti Cristiana Zanella e Antonio De Angelis che con apposite note scritte depositate agli atti:

  1. hanno richiesto rinvio del procedimento in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 4 L.124/99 che dovrebbe avvenire in data 30/01/2013 (art. su cui si fondano le ragioni che, secondo la Suprema Corte., ostano alla dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine della scuola senza assunzione in ruolo).

  1. hanno evidenziato come l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte dell’Amministrazione scolastica, risulti confermato dalle stesse modificazioni legislative intervenute sull’argomento, come l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 134/2009 (che ha aggiunto all’art.4 della legge n.124/1999 un comma 14-bis) e dall’art.9, comma 18, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, (c.d Decreto sviluppo, convertito nella Legge 106/11, entrata in vigore il 13/07/2011), che ha aggiunto all’art.10 del D.Lgs. n.368/2001 il comma 4-bis) che escluderebbero (per il futuro) l’applicazione dell’art.5 D.Lgs. n.368/2001 (nel primo caso) e del comma 4-bis della stessa norma (nel secondo caso) in relazione al settore della scuola, confermando a contrario l’applicazione della normativa sui contratti a termine successivi, anche nel settore pubblico scolastico, fino al momento dell’entrata in vigore delle due disposizioni.

Da quanto oggetto di specifica emanazione di norme è agevole desumere che il Decreto Sviluppo non può in alcun modo essere applicato ai giudizi in corso (instaurati tutti precedentemente alla sua entrata in vigore), e che quanto in esso previsto conferma in pieno che in precedenza l’esclusione dei contratti a termine della scuola dall’applicazione del D.LLgs 368/01 non era prevista.

  1. hanno inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 D.Lgs. 165/01 in ordine al’art. 3 Cost. (secondo la Corte di Cassazione dal suddetto art. 70 D.lgs. 165/01 si desumerebbe l’esclusione dei contratti a termine della scuola dalla disciplina dei contratti a termine di cui al D.Lgs. 165/01 e di cui al d.Lgs.368/01);

La Corte, accogliendo la richiesta fatta dai legali di Agorà, Zanella e De Angelis ha ritenuto di non pronunziare una sentenza sui ricorsi proposti, decidendo di aspettare il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art. 4 l. 124/99, con rinvio ad udienza successiva al 30/01/2013.

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