Abilitazioni scientifiche: modalità di valutazioni per le commissioni. Chiarimenti del Tar

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Con la sentenza n.3288 del 25 febbraio 2015, il Tar del Lazio chiarisce quelle che sono le modalità di valutazione per l’abilitazione scientifica da parte delle commissioni esaminatrici.

Con la sentenza n.3288 del 25 febbraio 2015, il Tar del Lazio chiarisce quelle che sono le modalità di valutazione per l’abilitazione scientifica da parte delle commissioni esaminatrici.

La sentenza nasce da un ricorso di una candidata risultata non idonea all’abilitazione scientifica, ma per l’idoneità tutto dovrà essere rivisto da una Commissione d’esame diversa da quella che l’ha giudicata inidonea.

Anche in questo caso viene, infatti, contestato l’operato delle commissioni per l’abilitazione scientifica che, a quanto sembra, danno giudizi incongrui e contradditori violando, tra le altre cose, anche le primarie norme che disciplinano l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per partecipare alle procedure d’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.




Il Tar del Lazio ha sottolineato che con la circolare dell’11 gennaio 2013 numero 754 l’Amministrazione aveva già chiarito le modalità di valutazione per le commissioni esaminatrici per l’abilitazione scientifica nazionale. Il Tar fa notare che secondo la circolare la valutazione complessiva del candidato deve avere basi soprattutto sull’analisi del merito della produzione scientifica dello stesso.

Secondo l’articolo 16 comma 3 l’abilitazione deve basarsi su un giudizio motivato “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro. Quindi la stessa norma, che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati. Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi a valutare le pubblicazioni presentate (nei modi generici sopra evidenziati), ma avrebbe dovuto esaminare anche gli altri titoli allegati dall’interessata. La determinazione della Commissione ha così alterato la ratio e le finalità sottese alla procedura in esame, perché non ha soltanto eliso un criterio o un parametro di giudizio, ma ha alterato l’impianto stesso del sistema di valutazione, che ha ad oggetto sia titoli che pubblicazioni. Ne è conseguita la pretermissione, nella valutazione, delle esperienze curriculari indicate dalla candidata a cui la commissione non ha fatto alcun accenno”.

 

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