A060: respinta richiesta istanza cautelare annullamento provvedimenti Ministero su organici 2012/13

Di Lalla
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red – Il 05 luglio 2012 il Tar Lazio ha emanato un’ordinanza relativa al ricorso che i docenti della classe A060, patrocinati dall’Avv. Naso, hanno presentato contro i provvedimenti ministeriali di costituzione degli organici per l’a.s. 2012/13: non sussistono le ragioni per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto nel bilanciamento dell’interesse generale di cui è portatrice l’Amministrazione dell’istruzione relativamente al tempestivo avvio dell’anno scolastico 2012/2013 e di quello dei ricorrenti appare prevalente il primo.

red – Il 05 luglio 2012 il Tar Lazio ha emanato un’ordinanza relativa al ricorso che i docenti della classe A060, patrocinati dall’Avv. Naso, hanno presentato contro i provvedimenti ministeriali di costituzione degli organici per l’a.s. 2012/13: non sussistono le ragioni per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto nel bilanciamento dell’interesse generale di cui è portatrice l’Amministrazione dell’istruzione relativamente al tempestivo avvio dell’anno scolastico 2012/2013 e di quello dei ricorrenti appare prevalente il primo.

La sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4292 del 2012 […]

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia

Della circolare ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012 con la quale il MIUR – Direzione per l’Istruzione ha disciplinato le “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2012/2013 – trasmissione schema di Decreto Interministeriale; della nota ministeriale n. 2320 del 29 marzo 2012 con la quale il MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico ha dettato istruzioni per “attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”; della nota ministeriale n. 679 del 4 maggio 2012 con la quale il MIUR – Dipartimento per l’istruzione ha dettato chiarimento in merito alla classe di concorso 39/A, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; e con motivi aggiunti del 25 giugno 2012 della nota n. 679 del 4 maggio 2012 con la quale il MIUR ha previsto la residualità della classe di concorso 60/A rispetto alla classe 39/A per l’insegnamento della geografia nel primo biennio dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo”; della nota ministeriale n. 3714 del 16 maggio 2012 con cui il MIUR ha diramato le Tabelle di abbinamento dei diversi insegnamenti con le classi di concorso che hanno formalmente modificato ed integrato la nota 2320 del 29 marzo 2012 nella parte in cui non attribuisce ai docenti abilitati nella classe di concorso A060 – scienze naturali, chimica e geografia microbiologia – l’insegnamento di scienze integrate (Fisica) , di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; e con motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2012 degli stessi atti impugnati in via principale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall’art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto nel bilanciamento dell’interesse generale di cui è portatrice l’Amministrazione dell’istruzione relativamente al tempestivo avvio dell’anno scolastico 2012/2013 e di quello dei ricorrenti appare prevalente il primo, nella considerazione che le istruzioni impugnate sono state adottate in quanto a tutt’oggi non risulta adottato il Regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso ed alla confluenza delle classi del previgente ordinamento nel nuovo assetto ordinamentale post riforma dell’istruzione di II grado;

Ritenuto che tuttavia sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l’istanza cautelare.

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