30 giugno: ultimo giorno per i supplenti “fino al termine delle attività didattiche”. Ferie, disoccupazione, TFR

Di Lalla
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red – Si concludono oggi i contratti "fino al termine delle attività didattiche". In attesa del prossimo contratto, che auguriamo dal 1° settembre, quali sono i diritti del personale della scuola.

red – Si concludono oggi i contratti "fino al termine delle attività didattiche". In attesa del prossimo contratto, che auguriamo dal 1° settembre, quali sono i diritti del personale della scuola.

Ferie

Le ferie dei docenti con contratto al 30/6 saranno monetizzate nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Cosa si intende per "periodo di sospensioni delle lezioni"

Sostanzialmente tutti quei giorni in cui la scuola è aperta ma non ci sono lezioni:

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  1. dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  2. Vacanze natalizie e pasquali;
  3. L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  4. Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).

Purtroppo, come già accaduto per l’a.s. 2012/13, l’importo risultante da questa sottrazione, sarà veramente esiguo

Leggi la guida Supplenti brevi o al 30/06, la complessa situazione della (non) monetizzazione delle ferie : analizziamo possibili situazioni per docenti e segreterie scolastiche

Disoccupazione

Le procedure necessarie per presentare  la domanda per l’ASpI o per la Mini ASpI una volta concluso il contratto di lavoro. Una guida FLC CGIL

TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un accantonamento retributivo con funzione previdenziale liquidato dall’INPS al personale a tempo determinato, sulla scorta dei dati inviati dalla scuola.

Sono 6 i mesi di tempo che la legge 148 del 14 settembre 2011 ha determinato per il pagamento del TFR (trattamento fine rapporto) ai lavoratori a tempo determinato che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro.

Pertanto, i supplenti il cui contratto cessa il 30 giugno 2014, non percepiranno la somma prima di gennaio – febbraio 2015

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