Neoimmessi in ruolo 2015/16: FAQ anno di prova e formazione

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Le FAQ relative all'anno di prova e di formazione dei docenti neoassunti 2015/2016 sono state elaborate dall'USR Lazio sulla base di interlocuzioni con il MIUR.

Le FAQ relative all'anno di prova e di formazione dei docenti neoassunti 2015/2016 sono state elaborate dall'USR Lazio sulla base di interlocuzioni con il MIUR.

Viene innanzitutto chiarito che non è possibile effettuare il periodo di prova e formazione nella scuola paritaria. Pertanto, chi ha differito la presa di servizio con tale motivazione, dovrà rimandare anche l'anno di prova.

Nel caso di passaggio da posto di sostegno a posto comune, nell'ambito dello stesso grado di scuola (es. infanzia) il docente non è tenuto ad effettuare l'anno di prova e di formazione.

Un docente assunto nella fase C sul ruolo sostegno – AD01 è stato assegnato ad una scuola in cui non ci sono altri docenti di sostegno. Cosa fare, chi può essere il suo tutor e come impostare l'anno di prova (laboratorio, bilancio delle competenze iniziali, valutazione del dirigente scolastico sulla sua attività?).

L'USR conferma che il tutor può anche non essere della stessa classe di concorso del neoassunto. A maggior ragione per quello della fase C, laddove è importante stimolare nel periodo di prova e formazione, attività progettuali d'interesse della scuola, anch'esse documentabili nel portfolio professionale formativo. L'accompagnamento e le attività di peer to peer per questi docenti non devono necessariamente essere espletate nella classe, ma possono essere realizzate , ad esempio nella definizione e attuazione di un progetto a livello scuola. Per quanto riguarda poi i laboratori formativi e il bilancio di competenze non si riscontrano particolari problemi. Nel portfolio, il docente avrà cura di documentare una specifica progettazione.

Un'altra richiesta riguardava i docenti assunti nelle classi di concorso A32 e A77 con supplenza nei licei musicali. A questa FAQ ha risposto in maniera ufficiale il Miur Anno di prova per neoimmessi in ruolo su A032 o A077: valido il servizio nei Licei Musicali

Va inoltre detto che l'USR ha acconsentito allo svolgimento con riserva del periodo di prova per i docenti assunti in fase C in grado di istruzione diverso da quello della nomina in ruolo, in attesa di maggiori chiarimenti da parte del Miur.

Le FAQ dell'USR Lazio

1. Domanda
Un docente della primaria assunto con fase C, che abbia chiesto il differimento perché insegna in una primaria paritaria può fare l’anno di formazione e prova nella scuola paritaria stessa?

Risposta
No, nella paritaria non è possibile effettuare il periodo di prova e di formazione.

2. Domanda
Un docente assunto in ruolo su classe di concorso A042, ha optato per restare in servizio in altra Regione su una diversa classe di concorso. Il servizio gli vale come anno di prova/formazione?

Risposta
No, non gli vale.
 
3. Domanda
Un docente che ha svolto prova e formazione per la scuola primaria e dopo alcuni anni di ruolo nella primaria è stato assunto in ruolo per l’infanzia adempiendo agli obblighi di formazione e prova, dopo un periodo di ruolo nell’infanzia ritorna alla primaria con passaggio di ruolo. È tenuto a svolgere nuovamente la formazione e ad effettuare i giorni previsti per l'anno di prova?

Risposta
Il docente non deve fare nuovamente il periodo di prova e formazione in quanto già lo ha già svolto in quel ruolo.

4. Domanda
Nel caso di docenti con presa di servizio differita oltre il 1° dicembre, i giorni necessari per la validità del periodo di prova sono proporzionalmente ridotti o il periodo di prova va rinviato all'anno successivo?

Risposta
Di regole il differimento può essere effettuato soltanto al 1 luglio e al 1 settembre. Ad ogni modo per la validità dell’anno è necessario che il docente presti servizio per almeno 180 giorni ed in questo caso l'anno di prova e formazione può essere svolto secondo quanto previsto dal DM 850/2015.

5. Domanda
I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, dal primo al secondo grado, per classi di concorso appartenenti ad ambiti disciplinari quali A043-A050, A029-A030, A031- A032, A/45- A/46, devono fare l’anno di formazione e prova o soltanto l'anno di prova?

Risposta
Per i passaggi di ruolo, così come specificato dal DM , deve essere svolto il periodo di prova e di formazione.
Con il nuovo modello il periodo di prova è congiunto al periodo di formazione. Non è possibile slegarlo.

6. Domanda
Se un docente ha ottenuto il ruolo su A059 (scuola secondaria di primo grado) e supplenza su AD01 (scuola secondaria di secondo grado) può svolgere l'anno di prova e di formazione?

Risposta
No, la normativa attuale non lo consente.

7. Domanda
Nel caso di passaggio da posto di sostegno a posto comune, nell'ambito dello stesso grado di scuola (es. infanzia) il docente è chiamato ad effettuare l'anno di prova e di formazione?

Risposta
In tal caso non occorre effettuare il periodo di prova e di formazione.

8. Domanda
Il docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo deve ripetere l’anno di formazione?

Risposta
Il DM 850/2015 obbliga al periodo di prova e formazione il personale che ha effettuato il passaggio di ruolo.

9. Domanda
Un docente assunto nella fase C sul ruolo sostegno – AD01 è stato assegnato ad una scuola in cui non ci sono altri docenti di sostegno. Cosa fare, chi può essere il suo tutor e come impostare l'anno di prova (laboratorio, bilancio delle competenze iniziali, valutazione del dirigente scolastico sulla sua attività?)

Risposta
Il periodo di prova e formazione, alla luce delle modifiche al modello formativo introdotte dal DM 850/2015 e già sperimentate lo scorso anno, prevede un rafforzamento delle competenze trasversali nel contesto scolastico in cui il docente presta servizio, in tal senso il tutor può anche non essere della stessa classe di concorso del neoassunto. A maggior ragione per quello della fase C, laddove è importante stimolare nel periodo di prova e formazione, attività progettuali d'interesse della scuola, anch'esse documentabili nel portfolio professionale formativo. L'accompagnamento e le attività di peer to peer per questi docenti non devono necessariamente essere espletate nella classe, ma possono essere realizzate, ad esempio nella definizione e attuazione di un progetto a livello scuola. Per quanto riguarda poi i laboratori formativi e il bilancio di competenze non si riscontrano particolari problemi. Nel portfolio, il docente avrà cura di documentare una specifica progettazione.

10. Domanda
I docenti assunti nelle classi di concorso A32 e A77 con supplenza nei licei musicali possono svolgere anno di prova e formazione?

Risposta
Circa i docenti della scuola secondaria di primo grado nei licei musicali, è stato più volte chiarito che il personale immesso in ruolo nelle classi di concorso A032 o A077 della scuola secondaria di primo grado (educazione musicale e strumento) che si trova utilizzato nei licei musicali, a differenza della casistica descritta dal DM 850/15, si trova sì su altro grado di scuola, ma sulla stessa classe di concorso per la quale è stato immesso in ruolo, pertanto questo personale:

  1. insegna nella stessa classe di concorso per la quale è stato immesso in ruolo, in quanto al momento e sino al prossimo anno non esistono le classi di concorso corrispondenti agli insegnamenti di storia della musica, strumento musicale e teoria analisi e composizione nei licei musicali;
  2. non è in posizione di supplenza ma di utilizzo su altro grado di scuola;

In questo caso sembra possibile autorizzare la deroga per lo svolgimento della prova presso l’istituzione scolastica nella quale si trovano, in analogia con quanto previsto nella nota MIUR 36167 del 2015, Direzione per il personale scolastico che ha differito la presa di servizio ai sensi dei commi 98 e 99 della legge 107/15.

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