Movimento Diplomati Magistrali. Facciamo chiarezza: siamo docenti e non mendicanti!

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Inviato da Bruno Ventura – Stiamo assistendo in questi giorni ad un qualcosa di surreale.

Leggiamo di docenti delle Gae infanzia e docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria che asseriscono come il diploma magistrale non sia mai stato titolo d’accesso alle graduatorie per il ruolo.
Falso!
E oltre modo tendenzioso visto che, come spcificato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato sul valore abilitante, il diploma magistrale costituiva titolo di accesso fino al 2001/2002.

Il problema non siamo noi e con questa lettera speriamo lo possano capire, accettare e in qualche modo fare proprio per trovare una intesa comune sulle giuste rivendicazioni da fare. I colpevoli non siamo noi ma i governi che si sono succeduti.
Per rimettere ordine nel caos generato negli anni dai vari governi è bastato fare qualche ricerca.
Il materiale l’ho reperito dalla piattaforma ‘INDIRE’, che è usata dai neoimmessi in ruolo per redigere la loro relazione dell’anno di prova.

L.474 del 1973: tutto il Governo votò a favore della graduatoria unica per l’immissione in ruolo in assenza di “CONCORSI A CATTEDRA”.
Il precariato in virtù di tale legge passò dal 52 al 28 per cento.
Furono immessi 200.000 docenti di Primaria e Infanzia.

Il doppio canale fu la conseguenza del fallimento del concorso; i legislatori capirono che non era possibile utilizzare l’unica procedura di reclutamento meritocratica (concorso per titoli ed esami) ed ecco che seguì la legge del 1988 che istituì i nuovi percorsi che tennero conto dell’esperienza maturata sul campo. Ricordiamo come da doppio canale le assunzioni avvenissero per per il 50 per cento da concorso e per il 50 da graduatoria.

Con la L.474 del 1973 si passò definitivamente alla Graduatoria FORMATA PER SOLI TITOLI, senza bisogno di dover fare alcun concorso. Il diploma magistrale, come sancito dal Cds nel 2014, aveva, allora come adesso, valore abilitante, tale per il quale era possibile insegnare direttamente senza passare per alcuna procedura concorsuale. Di qui la richiesta alla giustizia amministrativa di far inserire i diplomati magistrale ante 2001/2002 nelle ex Graduatorie Permanenti attualmente Gae.

La legge cambiò ancora successivamente; precisamente nel 2002. Per insegnare alla infanzia e primaria occorreva fare il concorso. Ma prima questo non serviva.
In seguito fu la volta della L.53/2003 con la quale i laureati in scienze della formazione primaria accedevano direttamente alle Gae in virtù del valore abilitante posseduto dal loro titolo di studio come riconosciuto nella stessa legge, relativamente alla scuola dell’infanzia e della primaria.
Nel 2007 chiusero le Gae, impedendo gli accessi con riserva a chi si stava laureando e poi cambiò anche la legge. Non bastava più la sola laurea in SFP. Correva l’anno 2011.

La modifica del sistema di reclutamento dei docenti dell’infanzia e della primaria arrivò col decreto legislativo pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, n.14 del 19 febbraio 2002. In particolare con l’art.3 comma 1 si disponeva quanto segue:

 

ART. 3

Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti
Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicate all’art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S. S. I. S.);
c) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000.
d) idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell’Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994.

Quindi il 2002 rappresenta lo spartiacque tra il fare o no il concorso per insegnare!

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