Mobilità professionale, diminuita percentuale di cattedre per passaggi. Bisognerà rifare anno di prova e formazione

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Secondo l’accordo firmato il 30 dicembre scorso, quest’anno alla mobilità professionale verrà riservato solo il 10% delle cattedre, anche se i sindacati hanno affermato che questa percentuale potrebbe essere riequilibrata nei prossimi contratti.

Un numero decisamente basso, considerato che negli anni scorsi, si poteva cambiare ruolo o cattedra potendo contare sul 25% delle cattedre residuali dalla I e II fase, lasciando l’altro 25% ai trasferimenti interprovinciali e il restante 50% ai ruoli.

Quest’anno quindi ci saranno meno opportunità per cambiare: il 10% significa che se abbiamo 100 posti disponibili, occorreranno 10 posti per avere un solo passaggio e che se abbiamo 10 posti disponibili, un solo posto andrà a passaggio, cosa praticamente impossibile per alcune classi di concorso in alcune province.

Questa disposizione porterà scontento in quanti, assunti di recente, hanno preso al volo la prima occasione di immissione da classi di concorso in cui c’erano più cattedre, pur avendo lavorato per anni su cattedre o spezzoni da altre graduatorie, sebbene sull’organico di fatto.

Per la mobilità professionale non si prevedono novità: le preferenze saranno sempre 15 con massimo 5 scuole, oppure si potranno inserire province e ambiti. Non sappiamo ancora se i modelli saranno diversi per ciascun grado di scuola, ma niente fa presupporre che non sia così anche quest’anno. Ricordiamo che per i passaggi non sono previste le precedenze per legge 104 per assistenza ai familiari: l’unica precedenza richiedibile riguarda solo il

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Occorre comunque aspettare il contratto sulla mobilità per avere conferma.
Molto importante ricordare che chiedere di passare da sostegno a materia non è passaggio, ma trasferimento.

I docenti potranno richiedere il passaggio di ruolo solo dopo aver superato l’anno di prova e, una volta ottenuto, dovranno riaffrontare l’anno di prova e di formazione, come fossero neoassunti. La disposizione è contenuta nella legge 107, che dispone che chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica.
Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO, dovrà, secondo le ultime indicazioni ministeriali, e salvo successive rettifiche, effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta, come se fosse un neoassunto in ruolo (circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015).

Quando si ritorna in un ruolo precedente in cui si è già svolto l’anno di prova non bisogna invece ripetere l’anno di prova e la formazione.

Mobilità, accordo firmato. Anticipazione: si scelgono fino a 5 scuole. Addio vincolo triennale, modifica tabella titoli, 60% assunzioni, 30% mobilità, 10% mobilità professionale

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