Mobilità: per passare da sostegno a posto comune vale anche il servizio preruolo. Anief vince anche a Ravenna

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Anief – Si abbatte sul MIUR anche la decisione del Tribunale del Lavoro di Ravenna, che, con un’ordinanza emanata d’urgenza, dà piena ragione al nostro sindacato, e dichiara palese la discriminazione posta in essere dal Ministero dell’Istruzione quando nega la possibilità di computare il servizio svolto durante il periodo di precariato ai fini del trasferimento da posto di sostegno a posto comune.

L’Ordinanza, infatti, riconosce il diritto di una nostra iscritta a “partecipare alle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia e al riconoscimento, a tale fine, del servizio da ella prestato sul ruolo di sostegno precedentemente all’assunzione a tempo indeterminato” ordinando all’Amministrazione scolastica di adottare tutti gli atti conseguenti.

Gli Avvocati Ida Mendicino, Fabio Ganci e Walter Miceli ottengono per il nostro sindacato una nuova vittoria che riconosce l’illegittimità del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo già prestato sul medesimo posto ai fini del superamento del quinquennio di permanenza su posti di sostegno prima di poter richiedere il trasferimento su posti di tipo curricolare.

Con la mobilità 2016, infatti, si è concretizzata un’altra violazione dei diritti dei lavoratori a tempo determinato finalmente entrati in ruolo che l’Anief ha, sin da subito, denunciato senza riserve evidenziando come il MIUR non abbia voluto riconoscere loro la possibilità di effettuare il passaggio sul posto di tipo curricolare computando, ai fini del superamento del quinquennio obbligatorio su posto di sostegno, gli anni di precariato già effettuati.

L’assunto patrocinato dai legali Anief è stato dichiarato pienamente fondato e condivisibile dal Tribunale del Lavoro, “non rinvenendosi ragioni giustificative di una siffatta discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, forme di lavoro che, in base al diritto e alla giurisprudenza europea, “per quanto riguarda le condizioni di impiego…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (clausola n. 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio)”. MIUR, dunque, bacchettato nuovamente in tribunale con un doveroso chiarimento, esposto nel provvedimento, che rende la sua difesa completamente inefficace: “tali ragioni non possono rinvenirsi nella continuità educativa posta a fondamento del divieto di mobilità infraquinquennale, in quanto proprio la scelta di instaurare rapporti a tempo determinato (e, dunque, instabili per definizione) per tali ruoli già di per sé rende palese che si tratta di un principio tendenzialmente derogabile e derogato”.

Anche per le procedure di Mobilità, dunque, l’Anief ha imposto al Ministero dell’Istruzione il pieno rispetto del servizio prestato con contratti a tempo determinato ribadendo, ancora una volta, il divieto di qualsivoglia discriminazione da porre in essere a discapito di quanti hanno lavorato con contratti a termine alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

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