Mobilità illegittima, algoritmo sbagliato, docenti rientrano nella propria regione grazie ai giudici

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L’Ufficio Scolastico di Brindisi ha pubblicato i decreti con i quali esegue le ordinanze del giudice del lavoro, che ha riscontrato illegittimità nelle assegnazione dei posti di mobilità per i docenti di scuola primaria.

A soli 2 mesi di distanza dal deposito del ricorso cautelare d’urgenza (depositato in cancelleria in data 1.9.16), è stata data parziale esecuzione all’ordinanza del Trib. di Brindisi – sez. lav n. 19068 del 12/10/16 che così dispone: “ In accoglimento del ricorso, sospende l’efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l’ambito territoriale Emilia Romagna 0022 e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di rivalutare l’assegnazione della sede del lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato (sia su posto comune che su posto di lingua inglese) negli ambiti territoriali indicati in relazione alla regione Puglia, secondo l’ordine di preferenza ed il criterio di vicinorietà”.

L’Ins. XXXXX, docente di scuola primaria era entrata in ruolo nel 2015, nella fase C del piano di assunzioni per l’a.s. 2015/2016; coniugata e madre di un figlio, a seguito della domanda di mobilità era stata illegittimamente assegnata in una delle sedi della EMILIA ROMAGNA e lì obbligata a trasferirsi ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2016 dalla sua residenza in provincia di Brindisi. In Tribunale l’insegnante ha dimostrato che docenti con minor punteggio del suo erano stati assegnati, a parità di condizioni e a parità di sedi richieste, ma con punteggio inferiore, in sedi vicine, mentre la stessa, pur avendo punteggio maggiore, era stata assegnata a oltre 500km dalla sua residenza. Orbene, dai prossimi giorni l’ins. presterà servizio nell’ambito che le spettava, difatti il decreto dell’Usp Br ha così disposto: “

A parziale esecuzione del provvedimento del Tribunale di Brindisi di cui nelle premesse ed in attesa di una definitiva rivalutazione delle operazioni di mobilità che la riguardano, con effetto dalla data di notifica, è provvisoriamente sospeso il trasferimento disposto presso l’ambito 22 di Rimini, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, nei confronti della docente di scuola primaria . La docente, pertanto, per l’anno scolastico in corso, è provvisoriamente assegnata, a disposizione, al circolo didattico XXXXX, dove presterà servizio in attesa del provvedimento da adottare all’esito della pronuncia definitiva.”

Lo comunica lo studio legale Berloco, che ha seguito i ricorrenti.

Ma i provvedimenti si succedono numerosi.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, Dott.ssa Serena Andaloro, con provvedimento del 31 Ottobre 2016, su ricorso cautelare in corso di causa presentato dall’Avv. Massimiliano Fabio, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento dalla Provincia di Messina alla Provincia di Verona, della Prof.ssa Elisa Gumina, docente di sostegno alla scuola superiore, assunta in Fase C da GAE ai sensi della L.107/2015, con sede provvisoria in provincia di Messina, e sottoposta a mobilità obbligatoria.

Il provvedimento è particolarmente interessante in quanto afferma l’illegittimità delle procedure di mobilità per “ la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo, peraltro, il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e del principio di precedenza di cui all’art. 13 contratto mobilità ”, essendo la ricorrente Consigliere Comunale del Comune di Sant’Agata di Militello, e censura l’operato dell’Amministrazione che “ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l’ordine delle preferenze indicate dai candidati.”

Infine, grande attenzione è stata posta dall’organo giudicante sul pericolo di disgregazione del nucleo familiare, sulla impossibilità di svolgere il ruolo di genitore di un figlio adolescente, che non può, nemmeno per ipotesi, seguire la madre nella nuova sede dovendo adempiere agli obblighi scolastici, e sulla impossibilità per la ricorrente di “sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale” .

Il Giudice, quindi, ha stabilito che il trasferimento della Prof.ssa Gumina in Veneto è “ illegittimo e va annullato, con l’assegnazione della sede più vicina a casa.

E ancora Con ordinanza del 21/10/2016 il Tribunale di Roma, sezione lavoro in persona del giudice Dott.ssa Maria Antonia Garzia decretava la disapplicazione del bollettino di trasferimento datato 29/07/2016. Con lo stesso veniva disposto il nostro trasferimento nelle sedi del Veneto. Tramite l’ordinanza dell’esimio giudice tale assegnazione è stata annullata, stabilendo le nostre sedi di lavoro quelle indicate nella domanda di mobilità. I docenti difesi e rappresentati dallo studio legale De Ciuceis Luca, con  sede a Salerno

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