Mobilità e Organici, dal prossimo anno attuazione dell’organico regionale: le possibili conseguenze

WhatsApp
Telegram

La nota Miur n. 38164  del 05/02/2017 ha fornito indicazioni sulle operazioni di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, per l’a.s. 2017/18, in riferimento all’istituzione degli ambiti territoriali.

Le indicazioni suddette sono emanate al fine di evitare l’aggregazione di istituzioni scolastiche appartenenti ad ambiti territoriali diversi, di sanare eventuali situazioni di istituti comprendenti plessi collocati in ambiti diversi da quello della sede centrale e, ancora, di ridefinire le catene di prossimità delle scuole appartenenti ad un medesimo ambito territoriale.

Nella medesima nota vengono, inoltre, fornite indicazioni agli UU.SS.RR. affinché inseriscano a sistema le catene di prossimità degli ambiti territoriali appartenenti ad una medesima regione. Tale operazione, leggiamo sempre nella nota, è necessaria in quanto dal prossimo anno scolastico troverà piena attuazione l’istituzione dell’organico regionale, previsto dalla legge n. 107/2015. L’articolo 1 comma   64 della 107, infatti, così detta:

“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e’ determinato l’organico dell’autonomia su base regionale.”

Già dal corrente anno scolastico, così come previsto dalla legge di Riforma, l’organico è stato determinato su base regionale, tuttavia non ha trovato, come si legge nella nota, piena ancora piena attuazione. Cosa si intende nella nota con “dovendo trovare piena attuazione … l’organico regionale”? Probabilmente ci si riferisce all’integrazione della disposizione succitata con quella prevista nel comma 66 della medesima legge:

“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto”

Le due misure introdotte dalla legge n. 107/2015  trasformano, dunque, l’oroganico e i ruoli dei docenti in regionali, con conseguenze per il momento solo ipotizzabili.

Incrociando tali disposizioni con quanto previsto nel comma 73 della legge suddetta, non è difficile comprendere cosa potrebbe succedere. Il citato comma così recita: “Il personale docente in esubero o soprannumerario
nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.”

Se, dunque, la mobilità opera per ambiti, se i soprannumerari vanno collocati negli ambiti e se l’organico e i ruoli sono regionali, il fine sembra essere quello di poter collocare i docenti in esuberi negli ambiti di una provincia in altri di provincia diversa della medesima regione.

Auspichiamo che l’intento non sia quello che si evince dall’analisi dei commi summenzionati.

nota

Mobilità: normativa, guide, consulenza. Tutti possono presentare domanda: 15 preferenze, aliquote, organico unico. Novità contratto 2017

Tutto sulla mobilità

WhatsApp
Telegram

AggiornamentoGraduatorie.it: GPS I e II fascia, calcola il tuo punteggio