Mobilità e assunzioni in ruolo, incremento organico autonomia accorpando spezzoni. Pubblicata in G.U. L. bilancio

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Pubblicata in G.U. la legge n. 232, dell’11 dicembre 2016, ossia la Legge di Bilancio.

Detta legge contiene diversi provvedimenti riguardanti la scuola, tra i quali ricordiamo:

lo stanziamento dei fondi per i rinnovi dei Contratti Collettivi del Pubblico Impiego;

l’istituzione del fondo per l’incremento dell’organico dell’autonomia e relative modalità;

lo stanziamento di ulteriori euro 128 MLN per il 2017 destinati alla prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici e l’ulteriore proroga in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole interessate;

il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;

il contributo per scuole materne paritarie.

Quanto all’incremento dell’organico dell’autonomia, al comma 366 della suddetta legge leggiamo:

“Per il concorso  alle  finalita’  di  cui  al  comma  364  del presente  articolo,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca,  e’  iscritto  un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di  euro  per  l’anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018,  da  destinare
all’incremento dell’organico dell’autonomia di  cui  all’articolo  1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto  del  fondo si   provvede   con    decreto    del    Ministro    dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze”.

I commi 373 e 374 indicano le modalità in cui deve realizzarsi il suddetto incremento:

373. L’incremento della dotazione dell’organico  dell’autonomia  di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente  ad  una  quota  di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici  e quadri orari, dall’accorpamento degli spezzoni di orario  aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche  costituiti  tra piu’ scuole. La predetta quota di posti  viene  sottratta  in  misura numericamente pari dal contingente  previsto  in  organico  di  fatto
all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

374. Resta fermo  quanto  previsto  dai  regolamenti  adottati  con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,  sulla formazione e costituzione delle classi e sull’utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,  n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie  previste  dall’articolo 64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Alla luce dei sopra riportati commi, dunque, l’aumento dell’organico dell’autonomia, ossia la trasformazione dei posti dell’organico di fatto in diritto, avverrà accorpando spezzi orari compatibili sino alla costituzione di una cattedra o posto.

La quantificazione dei posti è ancora tutta da “scrivere”, certo è che l’incremento aumenterà i posti disponibili per la mobilità e le immisisoni in ruolo.

legge bilancio

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