Mobilità docenti 2017, modalità e ordine presentazione domande: fase unica ma con specifica sequenza operativa

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La sequenza operativa per la mobilità 2017/18 risulta decisamente semplificata rispetto a quella utilizzata nel corrente anno scolastico. Non sono infatti previste le fasi diversificate (A-B-C e D) che hanno contraddistinto i movimenti 2016/17 con tutta la confusione che ciò ha determinato, con errori e tempi lunghi nella definizione dei movimenti.

Per il prossimo anno si prevede, infatti, un’unica fase per ciascun grado di istruzione sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.

Per i movimenti provinciali non ci sarà più distinzione tra fase comunale e fase provinciale, così come saranno in un’unica fase i movimenti provinciali e interprovinciali.

All’interno dell’unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito nell’Allegato 1 dell’ipotesi di CCNI 2017/18.

Importante chiarimenti in proposito vengono forniti nell’art.6 dal comma 2 dove si stabilisce chela mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo l’ ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell’allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1e si svolgono in un’unica fase per ciascun grado di istruzione.

Nell’Allegato 1 dopo le operazioni propedeutiche alla mobilità, come abbiamo chiarito nel nostro articolo, seguono i movimenti territoriali e professionali raggruppati e distinti in movimenti provinciali e interprovinciali con priorità per i primi.

La mobilità provinciale, infatti, rientra, nella sequenza operativa dal movimento 1 al movimento 23, con la distinzione seguente:

  • Trasferimenti provinciali: dal movimento 1 al movimento 15
  • Mobilità professionale provinciale: dal movimento 16 al movimento 23

Segue, dal movimento 24, la mobilità interprovinciale, che si conclude con il movimento 36, con la seguente distinzione:

  • Trasferimenti interprovinciali: dal movimento 24 al movimento 32
  • Mobilità professionale provinciale: dal movimento 32 al movimento 36

Si indicano di seguito i diversi movimenti in ordine sequenziale:

MOVIMENTI PROVINCIALI

1) trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità

Si precisa che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferitinello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi aquello in cui sono stati trasferiti suposto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese.Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune,in altri circoli.

2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 13 dell’ipotesi di CCNI , indipendentemente dalla provincia di provenienza

Si precisa che tale precedenza (DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE) riguarda il personale docente che si trova, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

  • personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
  • personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art. 13 dell’ipotesi di CCNI (TRATTASI DI POSSIBILITA’ DI RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ PER I DOCENTI ANCORA PERDENTI POSTO); nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati

4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa

5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell’art. 13 – dell’ipotesi di CCNInella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) riguarda il personale docente che si trova, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

  • disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  • personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  • personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13dell’ipotesi di CCNIper i genitori di disabilenella provincia di titolarità (RIENTRANO IN TALE PRECEDENZA ANCHE IL TUTORE LEGALE E, IN ASSENZA DEI GENITORI, IL FRATELLO CONVIVENTE CHE ASSISTE LA SORELLA DISABILE (O VICEVERSA).

7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13dell’ipotesi di CCNI per assistenza ai familiarinella provincia di titolarità (TRATTASI DI ASSISTENZA AL CONIUGE CON DISABILITÀ O FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE)

8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 23 commi 14 e 15dell’ipotesi di CCNInella provincia di titolarità;

Si precisa che le precedenze citate riguardano i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizionei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie (comma 14) e i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. (comma 15)

9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumeraribeneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 – dell’ipotesi di CCNI,nel comune di precedente titolarità

10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13dell’ipotesi di CCNInella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) riguarda il personale scolastico coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86 (TRASFERITO D’UFFICIO/DI AUTORITÀ)

11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13dell’ipotesi di CCNInella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) riguarda il personale docentechiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l’esercizio del mandato (SONO RICOMPRESI I CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITÀ).

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell’ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell’organico dell’autonomia e viceversa.

12) trasferimentid’ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domandanella provincia

13) trasferimento a domanda nella provincia di titolaritàper la stessa tipologia di posto o classe di concorso

14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza

15) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;

Con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale

16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I)dell’art. 13dell’ipotesi di CCNI,sono compresi i passaggi interprovinciali (NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I dell’art. 13dell’ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali(NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

Si precisa che tale precedenza è l’unica presa in considerazione per la mobilità professionale.

Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 sono effettuate anche oltre il limite numerico del 10% previsto per la mobilità professionale e comunque all’interno dell’aliquota del 40% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)

18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555nella stessa provincia

19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia

20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione nella stessa provincia

21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazionenella stessa provincia

22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenzanella stessa provincia

23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenzanella stessa provincia

Si precisa che, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra

MOVIMENTIINTERPROVINCIALI

24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) (PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) dell’art. 13dell’ipotesi di CCNIverso altra provincia

25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell’art. 13dell’ipotesi di CCNIdei genitori del disabileed equiparativerso altra provincia

26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell’art. 13 dell’ipotesi di CCNIper assistenza al coniuge ed equiparativerso altra provincia (NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE L’ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE VALIDA SOLO PER I MOVIMENTI PROVINCIALI)

27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) dell’art. 13 dell’ipotesi di CCNIverso altra provincia

28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) dell’art. 13dell’ipotesi di CCNIverso altra provincia

29)trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 13 dell’ipotesi di CCNI verso altra provincia

Si precisa che tale precedenza riguarda il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ed è valida solo per i trasferimenti interprovinciali, mentre non si applica alla mobilità professionale.

30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 23 commi 14 e 15dell’ipotesi di CCNI verso altra provincia

31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza

32) trasferimento d’ufficio dei docenti di cui all’art 2 comma 3

Si precisa chein questo movimento sono interessati i docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità (COSÌDDETTI ESUBERI NAZIONALI) e che partecipano alle operazioni di mobilità tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all’OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa.

33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

34)passaggi di ruoloverso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

35) passaggi di cattedraverso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza

36)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenzanonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio

Si precisa che, anche per la mobilità professionale interprovinciale, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra

Secondo l’ordine della operazioni riportato, come indicato nell’Allegato 1 dell’ipotesi di CCNI, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all’allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Le operazioni di mobilità interprovinciali territoriali sono effettuati nel limite del 30% delle disponibilità al termine dei movimenti territorialinella stessa provincia (operazione numero 15); le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territorialinella stessa provincia (operazione numero 15),i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in misura delle stesse percentuali.

Le operazioni di mobilità professionale verso altra provincia avvengono sui posti residui del previsto contingente dopo le operazioni di mobilità professionale tra ambiti della stessa provincia. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

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