Mobilità docenti 2017, le FaQ: preferenze provinciali e interprovinciali, numero sedi, codici, neoassunti, passaggio cattedra e molto altro ancora

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In vista dell’imminente pubblicazione dell’O.M. che darà avvio alla mobilità, abbiamo chiesto a Paolo Pizzo della UIL scuola, che ha partecipato agli incontri tra OO.SS. e Ministero per la stesura del CCNI 2017/18, di elaborare alcune FAQ che illustrino le principali novità riguardanti i prossimi trasferimenti del personale docente.

D. Ho intenzione di richiedere nel prossimo trasferimento sia preferenze provinciali che interprovinciali, quante domande dovrò presentare?

R. Una sola domanda.

Tutti i docenti, indipendentemente dall’ordine o grado di scuola di titolarità, invieranno una sola domanda di trasferimento nella quale potranno esprimere preferenze anche per più province.

D. Ho intenzione di richiedere nella prossima mobilità sia domanda di trasferimento che di passaggio di cattedra e/o di ruolo. Quante domande dovrò presentare?

R. Una domanda per ogni tipologia di movimento.

Pertanto, una domanda di trasferimento e una domanda per ogni passaggio richiesto tenendo però presente che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola.

D. Quale sarà il numero massimo di preferenze esprimibili?

R. Quindici.

D. Quali tipologie/codici si potranno esprimere?

R. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

  • scuola, fino ad un massimo di cinque preferenze;
  • ambito territoriale;
  • provincia.

Non sarà esprimibile il codice “comune” e quello del “distretto”.

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

  • istruzione degli adulti, che comprende:
  • corsi serali degli istituti di secondo grado;
  • centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
  • sezioni carcerarie ove esprimibili;
  • sezioni ospedaliere;
  • licei europei.

D. È possibile esprimere il codice dell’ambito di attuale titolarità oppure il codice della provincia di attuale titolarità?

R. No.

Non è considerata valida, ai fini del trasferimento, la preferenza coincidente con l’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente a meno che non si opti per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale (per esempio per posto di sostegno se si è titolare di posto comune (o viceversa) o per passaggio di cattedra e/o di ruolo).

D. Sono una docente neo immessa in ruolo l’1/9/2016. Sono obbligata a produrre domanda per ottenere la sede definitiva?

R. No.

Quest’anno scolastico il docente assunto con decorrenza giuridica ed economica il 1/9/2016 è già su sede definitiva. Non dovrà quindi produrre nessuna domanda (obbligatoria) per ottenere una sede definitiva come accadeva negli anni passati.

D. Sono una docente immessa in ruolo l’1/9/2016 nella provincia di Milano. Posso chiedere trasferimento per la provincia di Catania?

R. Sì.

Per la prossima mobilità non esiste alcun vincolo temporale di permanenza nella propria provincia prima di richiedere trasferimento per altra provincia. Pertanto, tutti i docenti, indipendentemente dall’anno di assunzione in ruolo potranno produrre anche o solo domanda per altre province.

D. Sono una docente con titolarità di ambito. Posso chiedere trasferimento per ottenere titolarità su scuola?

R. Sì.

Tutti i docenti (compresi i neo immessi in ruolo) titolari di ambito potranno richiedere nella domanda fino a 5 scuole per ottenere la titolarità di scuola.

D. Sono una docente neo immessa in ruolo. Posso chiedere passaggio di cattedra e/o di ruolo avendo l’abilitazione per il passaggio richiesto?

R. No, perché ancora in anno di prova. Si precisa, infatti, che oltre ad avere lo specifico titolo richiesto, il docente deve aver superato, al momento della domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo, l’anno di prova.

D. Sono un docente titolare di ambito assegnato alla scuola “x”. Posso chiedere la scuola “x” tra le 5 scuole?

R. No.

Non è considerata valida, ai fini del trasferimento, la preferenza coincidente con l’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente a meno che non si opti per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale (per esempio per posto di sostegno se si è titolare di posto comune (o viceversa) o per passaggio di cattedra e di ruolo).

D. Dopo quanti anni di titolarità su posto di sostegno posso richiedere posto comune?

R. Dopo 5 anni di permanenza su tale tipologia di posto. Ai fini del quinquennio si conta sia la decorrenza giuridica della nomina che l’anno in corso.

Pertanto, potrà richiedere posto comune il docente che è stato assunto su posto di sostegno dal 2012/13 o anni precedenti. Ai fini del quinquennio si valutano solo gli anni di ruolo su sostegno.

D. Quanti punti valgono gli anni di servizio pre ruolo?

R. Gli anni di pre ruolo saranno calcolati 6 pp. per ogni anno prestato.

D. Quanti punti valgono gli anni di servizio svolti in altro ruolo a seguito di passaggio di ruolo?

R. Gli anni svolti in altro ruolo saranno calcolati 6 pp. per ogni anno prestato.

D. Quanti punti valgono gli anni di retroattività giuridica coperti da nomina?

R. 6 punti per ogni anno purché il docente abbia svolto una supplenza di almeno 180 gg. nell’anno di riferimento (anche se per altra tipologia di posto o su grado diverso di scuola).

Es. docente assunto in ruolo con decorrenza giuridica il 2015/16 che nello steso anno ha svolto una supplenza di almeno 180 gg.

D. Quanti punti valgono gli anni di retroattività giuridica non coperti da nomina?

R. 3 punti per ogni anno se non si è prestato alcun servizio o se si è prestato ma per un periodo inferiore ai 180 gg.

Es. docente assunto in ruolo con decorrenza giuridica il 2015/16 che nello stesso anno non ha svolto supplenza perché impegnato in altro lavoro.

D. Come e per chi avverrà il raddoppio del punteggio degli anni di servizio?

R. Va conteggiato due volte il servizio di ruolo, altro ruolo e pre ruolo svolto in piccole isole/paesi in via di sviluppo/sul sostegno (in quest’ultimo caso solo se in possesso del titolo specifico).

Per il servizio svolto su sostegno: il raddoppio del punteggio può avvenire unicamente se il docente nel trasferimento richieda tali tipologie di posto e, nel caso di calcolo di servizio pre ruolo, se il servizio è stato prestato in possesso del titolo specifico.

Sono inoltre raddoppiati i servizi del docente titolare di scuola primaria se prestati in scuole uniche o di montagna.

In questo caso si fa riferimento alla legge n. 90 del 1.03.1957 che ha previsto benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

  • Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;

  • Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

D. È valido il servizio svolto in scuole paritarie?

R. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  • fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
  • nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  • nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)

D. Come saranno assegnati i 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o, se personale non coniugato o separato, al figlio o al genitore?

R. Saranno assegnati 6 punti per le scuole e/o gli ambiti indicati nella domanda che comprendono il comune di ricongiungimento. Il punteggio si assegna anche se si richiedono scuole che fanno parte del comune di attuale titolarità coincidente con quello di ricongiungimento.

D. Quanti punti sono assegnati per l’esistenza dei figli?

R.

  • 4 pp. per ogni figlio fino a 6 anni di età anche se compiuti entro il 31/12/17.
  • 3 pp. per ogni figlio di età superiore ai 6 e fino ai 18 anni anche se compiuti entro il 31/12/2017.
  • 3 pp. per ogni figlio che si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

D. Se decido di non presentare domanda di trasferimento e di rimanere titolare, di scuola o di ambito, nella scuola di attuale servizio, che succede?

R. Rimani nella scuola di attuale servizio senza nessuna “penalità” o possibilità di essere trasferito d’ufficio (a meno che, ovviamente, non si risulti perdenti posto…).

Stessa cosa per chi presenterà la domanda e non sarà soddisfatto nel movimento richiesto.

D. Sono un docente attualmente in esubero in provincia senza una sede di titolarità. Come sarò trattato nel trasferimento?

R. Parteciperai ai normali movimenti a domanda nella mobilità all’interno della provincia di attuale esubero.

Se non soddisfatto nel trasferimento a domanda:

  • Sarai trasferito d’ufficio su una scuola sempre all’interno della provincia;
  • Se non soddisfatto sarai trasferito d’ufficio su un ambito della provincia di attuale titolarità dopo i movimenti a domanda nella provincia stessa.

D. Sono un docente attualmente in esubero nazionale senza una sede di titolarità. Come sarò trattato nel trasferimento?

R. Parteciperai alla mobilità tra province diverse e per il trasferimento a domanda concorrerai al pari degli altri docenti.

Nel caso non verrai accontentato per le preferenze espresse sarai trasferito d’ufficio, dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dalla prima preferenza espressa, ad un ambito a livello nazionale.

Nel caso deciderai di non presentare domanda verrai trasferito d’ufficio a punteggio zero e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dalla provincia di attuale servizio, ad un ambito a livello nazionale.

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