Mobilità docenti 2017, chi lavora su posto di potenziamento potrà ottenere la titolarità nella stessa scuola?

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L’accordo politico sulla mobilità per l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto da Miur e sindacati il 29 dicembre u.s., ha dettato le linee generale da declinare nel prossimo CCNI.

Mobilità, accordo firmato. Anticipazione: si scelgono fino a 5 scuole. Addio vincolo triennale, modifica tabella titoli, 60% assunzioni, 30% mobilità, 10% mobilità professionale

Detto accordo, tra le altre cose, prevede la possibilità, per i docenti titolari su ambito e quindi con contratto triennale in una scuola dell’ambito stesso, di presentare domanda e ottenere la titolarità su scuola:

1. “Svincolo dall’obbligo della permanenza triennale nella provincia e dell’incarico su scuola per tutti i docenti in considerazione della trasformazione dell’organico di fatto in diritto previsto dalla Legge di Bilancio 2017”;

3. “Mobilità da ambito a scuola”

La possibilità di presentare domanda da ambito a scuola anche per i titolari su ambito, secondo quanto leggiamo nei punti dell’accordo, è concessa ai docenti in seguito all’incremento dei posti dell’organico dell’autonomia previsto dalla legge di Bilancio.

Fin qui tutto chiaro, tuttavia sorge un dubbio per un particolare tipo di movimento che potrebbe essere richiesto: docente titolare su ambito con in incarico triennale in una determinata scuola, che vorrebbe chiedere trasferimento per ottenere la titolarità nella medesima scuola, in cui ha l’incarico triennale e in cui è utilizzato su un posto di potenziamento all’interno dell’organico dell’autonomia.

Il suddetto movimento può essere richiesto? Il posto su cui è arrivato il docente in questione può considerarsi stabilmente disponibile?

Riguardo alla prima domanda, la risposta, stando a quanto scritto nell’intesa, non potrebbe essere che positiva, in quanto nella scuola in cui si trova il docente in questione potrebbero esserci posti vacanti su cattedra della sua classe di concorso.

Più complicato rispondere alla seconda domanda, in quanto i posti attribuiti alla scuole per il potenziamento potrebbero anche cambiare. Riportiamo al riguardo quanto previsto dalla legge n. 107/2015 al comma 80:

“Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purche’ in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La  trasparenza e la pubblicita’ dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica”.

L’incarico triennale, dunque, è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa, per cui se dovessero cambiare le esigenze della scuola e quindi venisse richiesto un posto di potenziamento afferente ad una classe di concorso diversa da quella richiesta precedentemente, cambierebbe la disponibilità di posti vacanti nella medesima istituzione scolastica.

Ritornando all’esempio, ci chiediamo: il posto di potenziamento, richiesto nell’ambito del trasferimento dal docente con incarico triennale proprio su quel posto e soggetto a non essere più richiesto dalla scuola (eventualità possibile, in base alle esigenze formative della medesima), può essere attribuito per far ottenere al docente la titolarità su scuola?

Il problema sopra esposto, in realtà, riguarda tutti i posti di potenziamento che, secondo la normativa vigente, sono soggetti ad essere modificati, a meno che non si intervenga con qualche provvedimento ad hoc.

Sarà il CCNI concernente la mobilità 2017/18 a chiarire quanto sopra esposto.

Scarica il testo dell’intesa

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