Mobilità: chiarire valutazione diploma accademico di II livello dei Conservatori o Accademie Belle Arti

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Con la presente si richiama l’attenzione della S.V. riguardo la valutazione, da parte dei vari uffici scolastici provinciali d’Italia, inerente il titolo “Laurea di II livello in discipline musicali, indirizzo interpretativo-compositivo”, rilasciato dai Conservatori di musica secondo il D.M. 8 gennaio 2004.

In particolare, in occasione dei lavori tecnici per il CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/2018, si richiede un chiarimento da parte del MIUR relativamente alla corretta valutazione del titolo su citato, tale che sia valida a livello nazionale.

Infatti, nel precedente contratto per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 (C.C.N.I. dell’8 aprile 2016) la tabella A (III) riportava alla lettera E: “[…] per ogni diploma accademico di secondo livello […] conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza” (vedi tabella originale).

Inoltre la lettera E) è accompagnata dalla nota (12) che si riporta di seguito:

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta: – ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza; – ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla l. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla l. n. 143/2004; art. 1, comma 605 l. n. 296/2006).

Lo scorso anno si sono verificate, a tal proposito, situazioni difformi su tutto il territorio nazionale; nello specifico, il valutare o meno il “Diploma accademico di II livello in discipline musicali” è dipeso da una scelta discrezionale dei diversi Uffici scolastici provinciali, in assenza di una nota chiarificatrice che permettesse di escludere ogni dubbio.

Tutto ciò ha comportato gravi disparità di trattamento tali da provocare errori irreparabili concernenti la mobilità (fasi B e C) del personale docente a livello nazionale.

Alla luce di quanto esposto, si rende necessario un chiarimento: nonostante la legge n.228/2012 abbia equiparato il titolo di diploma accademico di II livello in discipline musicali al diploma di conservatorio vecchio ordinamento, nel caso in cui il primo sia stato conseguito successivamente al diploma di vecchio ordinamento e alla abilitazione all’insegnamento, che costituiscono titolo di accesso, il titolo in questione (diploma accademico di II livello in discipline musicali) deve essere valutato?

E ancora, vi deve essere una differente valutazione a seconda che il titolo sia stato conseguito anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore della L. n.228/2012?

Pertanto, si chiede di fornire dei chiarimenti in merito, per evitare una disparità di trattamento (come accaduto lo scorso anno) essendo la valutazione dei titoli di competenza degli uffici scolastici provinciali.

I docenti di strumento musicale della scuola secondaria di I grado

G.C. Barillà

M.C. Barillà

G. Alessi

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