Mobilità ATA: le novità sul servizio. Anche personale Croce Rossa ed enti di vasta area può presentare domanda

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Mobilità ATA anno scolastico 2017/2018, chi può presentare domanda, la mobilità professionale e le novità previste dal nuovo CCNI del 31-gennaio-2017.

Il personale ATA che può presentare domanda di mobilità per l’A.S. 2017/18 è tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda (data da stabilire).

Inoltre può partecipare ai movimenti il personale che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, compresi:

  • il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nei ruoli ATA del comparto scuola ai sensi della legge 190/2014 nel corso dell’A.S. 2016/17.
  • il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.09.2013. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità.
  • il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2007.
  • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3.12.2009.

Il suddetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

Mobilità professionale:
Il personale ATA, compreso quello transitato dagli Enti Locali e quello di cui all’art. 34 transitato nei ruoli ATA ai sensi dell’art. 1 comma 425 della legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area.

LE NOVITÀ

L’equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo nella tabella di valutazione ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa Area, ancorché in diverso profilo.
Nulla invece cambia per la presentazione delle due distinte domande, per chi intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia.

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