Mobilità, Anief: il contratto è da perfezionare, lo dicono i tribunali di Genova e Salerno

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Il nuovo contratto che regola la mobilità di sede dei docenti e Ata, per l’anno scolastico 2017/18, va rivisto prima di essere sottoscritto in via definitiva, perché su diversi punti agisce palesemente contra legem: lo sostiene l’associazione sindacale Anief, alla luce della bozza sottoscritta il 31 gennaio scorso e pubblicata in queste ore, da cui si evince che Miur e sindacati rappresentativi stanno dimenticando di tutelare le posizioni di un alto numero di lavoratori della scuola.

Nello specifico, il testo danneggia chi ha svolto servizio nelle scuole paritarie, chi ha periodi di precariato superiori a 4 anni per la mobilità d’ufficio oppure supplenze sul sostegno e ora ha intenzione di chiedere il passaggio sulla disciplina.

L’erroneità delle decisioni dell’amministrazione, prese di concerto con i sindacati rappresentativi, è supportata dalle sentenze dei tribunali del lavoro emesse proprio in questi giorni: già nel testo dello scorso anno erano, infatti, presenti le stesse norme lesive dei diritti dei lavoratori, perché si mancava di riconoscere pari dignità al servizio prestato presso le scuole paritarie, in aperto contrasto con il prescritto normativo. Stesso copione per il servizio pre-ruolo, che l’ipotesi contrattuale 2017 continua a non considerare per intero nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne d’istituto. E anche per il servizio prestato su posto di sostegno con contratti a termine, che non sarà ritenuto utile ai fini del raggiungimento del vincolo quinquennale per passare da posto di sostegno a posto comune.

“Un contratto che non tiene conto, nell’assegnazione del personale alle sedi, di tutti i periodi di servizio, ad iniziare dalle supplenze, è viziato da palesi disparità di trattamento. È una situazione che il nostro sindacato non può tollerare e, se confermate con la firma definitiva dell’accordo, non ci esimeremo dall’interessare nuovamente i giudici chiedendogli di ristabilire la legalità”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal.

Nel dettaglio, il Tribunale del Lavoro di Genova, su ricorso patrocinato dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Speranza, relativamente alla valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle operazioni di mobilità, ha ribadito la fondatezza delle tesi sostenute dall’Anief rilevando come il legislatore ha già stabilito che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001)”.

Conseguentemente, la nuova sentenza ottenuta dal giovane sindacato ha dichiarato che la clausola contenuta nelle note comuni allegate al CCNI sulla mobilità “è irrazionale e contraria al dettato normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 485, primo comma, l. 297/94 e 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006”, concludendo per la declaratoria della “nullità della clausola medesima e l’affermazione del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio aggiuntivo per ogni anno di servizio da lei prestato nelle scuole paritarie”. Per tali motivi, il Miur è stato quindi condannato al pagamento delle spese di soccombenza, quantificate in 1.800 euro oltre accessori.

Anche il Tribunale di Salerno dà piena ragione agli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Antonio Salerno, rilevando come il mancato computo del servizio pre-ruolo sul sostegno sia da ritenersi lesivo della normativa Comunitaria e, in particolare, nella Direttiva 1999/70CE, “nella quale è rinvenibile il principio di non discriminazione dei lavoratori a seconda della durata del contratto di lavoro, e nella conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”. Il provvedimento, dunque, “ordina all’Amministrazione resistente di riconoscere alla ricorrente il diritto a partecipare alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia – materia, potenziamento e sostegno – ex comma 108, l.n. 107/2015, al pari degli altri docenti, riconoscendole il servizio pre-ruolo prestato sul sostegno, anche eventualmente ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale”.

“Ancora una volta – commenta ancora il presidente Anief – i Tribunali del Lavoro hanno confermato la validità della nostra tesi: abbiamo, infatti, ottenuto giurisprudenza univoca e favorevole su un accordo contrattuale lesivo dei diritti dei lavoratori che chiedono di essere collocati su sedi o ruoli per loro più favorevoli. Ecco perché, se i principi dell’intesa sulla mobilità del 30 gennaio dovessero essere confermati, ignorando in tal modo la normativa europea e il giusto riconoscimento al servizio svolto durante il precariato, anche ai fini dell’assolvimento del vincolo su posto di sostegno, non rimarrà che rivolgersi ancora una volta al giudice”, conclude Pacifico.

Il giovane sindacato ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi, relativi alle discrepanze rispetto ai diritti dei lavoratori della scuola purtroppo confermate con il CCNI sulla mobilità 2017/18: per maggiori informazioni cliccare qui.

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