Mobilità 2017/18: sarà riconosciuta come anzianità di ruolo incarico di assegnista di ricerca o ricercatore a tempo determinato

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Importanti precisazioni saranno contenute nella PREMESSA dell’allegato 2 del prossimo CCNI sulla mobilità per ciò che riguarda la valutazione dell’anzianità di servizio di ruolo.

Fino allo scorso anno tale Premessa ai fini della valutazione del servizio di ruolo del personale docente (6 pp. per ogni anno di ruolo, raddoppiati nel caso di servizio su e per il sostegno) contemplava solo i corsi di dottorato di ricerca o di borse di studio.

Così recitava:

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell’art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione.

Nella nuova formulazione del testo saranno aggiunti anche gli assegni di ricerca e il periodo trascorso come ricercatore a tempo determinato sempre ovviamente riferito al docente già di ruolo.

Pertanto anche tali periodi saranno considerati effettivo servizio (esclusa la continuità di scuola/comune) come quello trascorso come dottore di ricerca.

Ricordiamo che nella domanda di trasferimento o passaggio anche il servizio svolto in altro ruolo (lettera B) sarà valutato come quello di ruolo, quindi 6 pp. per ogni anno prestato, così come ci sarà l’equiparazione del servizio di pre ruolo a quello di ruolo (che varrà quindi 6 punti per ogni anno prestato e non 3 pp.).

L’unica eccezione riguarderà la decorrenza giuridica della nomina non coperta da nessun servizio che continuerà ad essere valutata 3 pp. anche nella mobilità a domanda.

Nulla è invece innovato per la formulazione della graduatoria interna di istituto e per la mobilità d’ufficio.

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