Mobilità 2017: se scelgo sia posto comune e sostegno, quale prevale in ogni ordine e grado d’istruzione?

WhatsApp
Telegram

I docenti titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e i docenti titolari sul sostegno, che hanno superato il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto, possono chiedere il trasferimento sia per posti comuni che per posti sul sostegno.

La doppia scelta, che sarà possibile barrando specifica casella nel modulo domanda, verrà presa in considerazione per tutte le preferenze espresse sia su scuola, sia su ambito, sia su provincia. Non sarà possibile, infatti, indicare la doppia scelta sulla tipologia di posto soltanto per alcune delle preferenze espresse nella domanda. Il docente potrà indicare nella domanda a quale tipologia di posto intende dare priorità per il trasferimento.

In considerazione della priorità indicata nella domanda, con quale ordine saranno valutate le preferenze per le diverse tipologie di posto?

Per fornire una risposta esauriente riteniamo utile distinguere i diversi ordini e gradi di istruzione per i quali sono previsti criteri differenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

L’insegnante titolare su posto comune specializzato sul sostegno e l’insegnante titolare sul sostegno, che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale, può chiedere, a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando – nell’ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda . In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto oppure indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la casella ‘1’, etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

Non disponendo ancora dei modelli utilizzabili per la mobilità 2017/18, che saranno resi disponibili su Istanze online dopo la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale in corso di definizione, a titolo esemplificativo indichiamo cosa era previsto nel modulo A1 (Scuola dell’Infanzia) e nel modulo B1 (scuola Primaria) dello scorso anno nelle sezioni di interesse, relativamente alla scelta sulla tipologia di posto. Si tratta, per ambedue i moduli, della sezione F, con diversa numerazione delle caselle:

Modulo A1

Modulo B1

Qualora l’aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

Ove invece l’aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:

a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o singolo ambito) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell’ambito secondo l’ordine espresso dal docente;

b) in caso di preferenza sintetica “provincia” viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutti gli ambiti compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda .

Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, per ciascuna sede esaminata, per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :

– sostegno per minorati psicofisici;

– sostegno per minorati dell’udito;

– sostegno per minorati della vista.

SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO

In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria, gli insegnanti di scuola Secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza per un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedra, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classe di concorso.

Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto di gradimento (cattedra, sostegno) contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito e per la preferenza sintetica di provincia.

Non disponendo ancora dei modelli utilizzabili per la mobilità 2017/18, che saranno resi disponibili su Istanze online dopo la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale in corso di definizione, a titolo esemplificativo indichiamo cosa era previsto nel modulo C1 (scuola Secondaria I grado) e nel modello D1 (scuola Secondaria II grado) dello scorso anno nelle sezioni di interesse, relativamente alla scelta sulla tipologia di posto. Si tratta della sezione G per il modulo C1 e della sezione F per il modulo D1:

Modulo C1

Modello D1

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità previste nell’articolo22 comma 11 dell’ipotesi di CCNI 2017/18:

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità di cui ai commi precedenti prima nella scuola di titolarità, in scuole dell’ambito di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniori età .

L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.”

In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per minorati psicofisici;

2. sostegno per minorati dell’udito;

3. sostegno per minorati della vista.

Nella scuola Secondaria di II grado, i trasferimenti saranno disposti senza distinzione per aree disciplinari che sono unificate. Come stabilisce l’art.26 comma 3 dell’ipotesi di CCNI in attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” i posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.

Si chiarisce, inoltre, come recita il comma 4 del succitato articolo, che i docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivamente al termine previsto dalla OM sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

Tutto sulla mobilità

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri