Mobilità 2017, ho presentato domanda: come faccio a rinunciare, revocare o rimediare ad un errore?

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Il docente che presenta domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico deve compilare e inviare l’istanza sul portale del MIUR Istanze online.

In seguito all’invio della domanda, se dovesse avere la necessità di modificare, correggere eventuali errori o allegare altra documentazione, ha la possibilità di annullare l’invio modificare e inviare di nuovo. Questa procedura può effettuarla tutte le volte che ritiene necessario , purché entro i limiti di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fissato al 6 maggio per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Nello stesso modo il docente, sempre entro il termine del 6 maggio, può annullare in modo definitivo l’invio decidendo di non voler più partecipare alla mobilità 2017/18

Può capitare, però, che un docenti presenti la domanda di mobilità in modo non totalmente convinto e si penta di averla inviata nel momento in cui i termini sono scaduti e, conseguentemente, non può più annullare l’invio.

E’ possibile porre rimedio?

L’ordinanza ministeriale sulla mobilità firmata in data 12 aprile, consente la revoca della domanda presentata, alle condizioni previste nell’art.5

E’ consentita, infatti, la revoca delle domande di movimento presentate, inviando relativa richiesta tramite la scuola di servizio o presentando l’istanza direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

Tale richiesta potrà essere presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

A tal fine fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Nel caso siano state presentate più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, il docente, come chiarisce l’art.5 comma 4 dell’Ordinanza, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento presentate.

In seguito alla pubblicazione dei movimenti è possibile rinunciare al trasferimento o passaggio ottenuto?

Come chiarisce il comma 5 del citato art.5, non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Le guide sulla mobilità

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