Mobilità 2017, come faccio a capire se l’esito sarà corretto? Le nostre FaQ

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La tempistica per la pubblicazione degli esiti dei movimenti per il prossimo anno scolastico risulta diversificata come stabilisce chiaramente l’Ordinanza Ministeriale firmata in data 12 aprile, dove si indicano le date relative ai diversi ordini e gradi di istruzione.

Si tratta di quattro date diverse:

  • 19 giugno 2017 per la scuola dell’Infanzia
  • 9 giugno 2017 per la scuola Primaria
  • 4 luglio 2017 per la scuola Secondaria I grado
  • 20 luglio 2017 per la scuola Secondaria II grado

I movimenti per la scuola Primaria sono stati pubblicati e la nostra redazione ha fornito prontamente ai suoi lettori il file nazionale con tutti i movimenti.

Risulta imminente la pubblicazione per la scuola dell’Infanzia, mentre ci sarà da aspettare ancora il prossimo mese per la scuola Secondaria.

I docenti che hanno ottenuto il movimento richiesto e coloro che sono ancora in attesa della relativa pubblicazione, continuano a manifestare dubbi e incertezze chiedendo chiarimenti alla nostra redazione.

I maggiori dubbi riguardano possibili errori nella valutazione della domanda e nel movimento disposto e le modalità con le quali poter ottenere eventuali modifiche con la correzione degli errori per rimediare all’ingiustizia subita.

Riteniamo utile, quindi, fornire le risposte alle domande più frequenti poste dai docenti

Se ottengo trasferimento e mi rendo conto di essere stata penalizzata per errori nella valutazione della domanda, posso fare ricorso?

In caso di errori nella valutazione della domanda di mobilità, con conseguente disposizione di un movimento penalizzante per il docente, è possibile presentare ricorso e le regole da seguire vengono stabilite chiaramente nell’art.17 del CCNI sulla mobilità 2017/18.

Nel comma 2 del succitato articolo viene esplicitato quanto segue:

Sulle controversie riguardanti la mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono mettere in atto le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile”

Sono docente di scuola Secondaria e ho presentato domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico, sono ancora in tempo per revocare la domanda?

Come stabilisce l’art.5 dell’OM sulla mobilità 2017/218 è consentita la revoca delle domande di movimento presentate, ma la richiesta di revoca, che deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili, viene stabilito nell’art.2 della stessa Ordinanza dove vengono indicate le seguenti date per i diversi ordini e gradi di istruzione:

  • 22 maggio 2017 per la scuola dell’Infanzia
  • 22 maggio 2017 per la scuola Primaria
  • 15 giugno 2017 per la scuola Secondaria I grado
  • 3 luglio 2017 per la scuola Secondaria II grado

E’ possibile, quindi, revocare la domanda di mobilità, solo ai docenti che partecipano ai movimenti per la scuola Secondaria II grado, che possono presentare la richiesta entro il 29 giugno 2017, mentre per i docenti degli altri ordini e grado di istruzione i termini sono ormai scaduti.

Qualora siano state presentate più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, è necessario dichiarare esplicitamente se si intende revocare tutte le domande o solo alcune di esse. In tale ultimo caso si devono chiaramente indicare le domande per le quali si chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

E’ utile sapere, inoltre, come chiarisce la nota 1) dell’OM che, per la data di invio, fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Posso rinunciare al trasferimento ottenuto?

Non è possibile rinunciare al trasferimento ottenuto, se non in casi eccezionali come previsto nell’art.5 comma 5 dell’OM sulla mobilità 2017/18:

“Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”

Per la scuola Primaria come viene valutata la doppia scelta effettuata nella domanda di trasferimento relativamente a posto comune e posto lingua Inglese?

Per la scuola Primaria, nella domanda di trasferimento è stato possibile indicare, nella casella 40 del modulo, di voler partecipare al trasferimento per ottenere la titolarità su posto comune o  su posto per l’insegnamento della lingua inglese (richiedibile solo dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità),  oppure è stato possibile fare la duplice richiesta indicando l’ordine di priorità tra le due tipologie di posto, barrando una delle due opzioni presenti nella casella 40, “Comune/Lingua” oppure “Lingua/Comune”

In quest’ultimo caso, come prevede l’art.12 comma 1 dell’OM sulla mobilità 2017/18, ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda.

Quindi prima di passare alla seconda preferenza espressa su scuola (plesso sede di organico), il sistema valuta la disponibilità, nella prima preferenza,  per le due tipologie di posto richieste in base all’ordine di priorità indicato.

Se il docente esprime priorità per posto comune, barrando nella casella 40 l’opzione “Comune/Lingua” , il sistema valuterà per ogni preferenza espressa la disponibilità prima per posto comune e secondariamente per posto lingua Inglese e se nella prima preferenza non ci sono disponibilità su posto comune, ma c’è un posto disponibile per lingua Inglese, il docente sarà trasferito nella prima scuola richiesta su questa tipologia di posto anche se nella preferenza successiva risultasse una disponibilità per posto comune

Sono stati pubblicati i movimenti, ma non ho ottenuto il passaggio di ruolo provinciale richiesto, mentre un altro docente con punteggio inferiore al mio, ha ottenuto il trasferimento provinciale nella scuola da me richiesta. E’ corretto?

La risposta è affermativa. Nella mobilità, infatti, il punteggio è determinante all’interno della stessa sottofase della sequenza operativa. I trasferimenti provinciali vengono disposti prima dei passaggi di ruolo a prescindere dal fatto che il docente che chiede passaggio abbia un punteggio maggiore rispetto a colui che chiede trasferimento.

La mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) è sempre successiva ai trasferimenti.

Nella sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del CCNI 2017/18, dove è inserito l’ordine delle operazioni di trasferimento e passaggio, la mobilità professionale provinciale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo), infatti, inizia dalla operazione numero 16 ed è preceduta dai trasferimenti provinciali che si concludono con l’operazione numero 15.

E’ utile ricordare, inoltre, che le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)

Sono stata trasferita nell’ultimo ambito richiesto, ma il mio punteggio risulta sbagliato perché mancano i 6 punti per ricongiungimento al coniuge. Questo punteggio non mi spetta per tutte le preferenze espresse?

La risposta è negativa. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge viene valutato, infatti, solo per le scuole ubicate nel comune di residenza del coniuge o per l’ambito nel quale si trova questo comune.

Per le altre preferenze espresse il punteggio non comprenderà i 6 punti per il ricongiungimento.

Quindi se il trasferimento ottenuto è in un ambito diverso da quello di ricongiungimento i 6 punti aggiuntivi non spettano.

Nella domanda di trasferimento per la scuola Secondaria I grado ho espresso preferenze anche per Cattedre Orario Esterne (COE) e ho chiesto cinque Istituti Comprensivi. Come potranno essere composte le COE, è possibile che possano comprendere anche 3 o 4 comuni?

La risposta è, purtroppo, affermativa. Per il prossimo anno scolastico gli organici degli IC saranno unificati e le cattedre, per ogni classe di concorso, saranno costituite considerando il contributo orario dei diversi plessi. Le cattedre costituite in questo modo, anche se i plessi risultano ubicati in comuni diversi, risulteranno Cattedre Orario Interne (COI) in quanto interne all’Istituto.

In base alla nota n.21315/2017 sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/18, infatti:

“[……] le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune o ambito[…..]”

“[…..]Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto […..]”

“[…..] le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra solo tra istituzioni scolastiche comprese nel medesimo ambito territoriale […..]”

Se, quindi, con il contributo orario complessivo dei vari plessi appartenenti allo stesso IC, non si costituisce una cattedra di 18 ore, questa potrà essere costituita con il contributo di spezzone orario esterno disponibile all’interno dello stesso ambito, costituendo in tal modo una COE comprendente più sedi rispetto a quelle che normalmente compongono una cattedra orario esterna, cioè massimo 3 scuole su massimo 2 comuni.

Non ho ottenuto il trasferimento, potrò partecipare alla mobilità annuale?

Non essere stati soddisfatti nella domanda di trasferimento non è un requisito che consente di partecipare alla mobilità annuale chiedendo utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.

Per partecipare alla mobilità annuale è necessario, infatti, possedere specifici requisiti come verrà stabilito nel prossimo CCNI sulla mobilità annuale 2017/18 e riteniamo difficile, se non impossibile, che tra questi possa essere inserito il non aver ottenuto trasferimento richiesto

Se le regole rimarranno invariate rispetto a quelle valide fino al corrente anno scolastico, sarà possibile chiedere utilizzazione solo ai docenti soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata o a coloro che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classe di concorso in esubero provinciale.

Sarà possibile chiedere assegnazione provvisoria ai docenti che possiedono i requisiti per il ricongiungimento

Per fornire una risposta certa al quesito è, comunque, necessario aspettare gli esiti della contrattazione appena iniziata e la pubblicazione del contratto nel quale criteri e requisiti saranno esplicitati nel dettaglio.

Ho ottenuto il trasferimento e sto aspettando gli esiti del passaggio di ruolo. Se ottengo anche il passaggio richiesto, posso scegliere liberamente il movimento che preferisco?

Tra il trasferimento e il passaggio di ruolo non è possibile scegliere a quale movimento dare priorità perché questo è stabilito dalla normativa. Come stabilisce, infatti, l’art.6 comma 3 del CCNI 2017/18, il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento:

[….] Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti [….]”

Se, quindi, il docente sarà soddisfatto anche nella richiesta di passaggio di ruolo, questo movimento annullerà il trasferimento già disposto

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