Mobilità 2017, è obbligatorio allegare documentazione per valutazione punteggio e precedenze. Documenti anche oltre i termini domanda. Vediamo come

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Le domande di mobilità, sia trasferimento che passaggio, devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione del punteggio previsto nelle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità 2017/18, nonché da ogni altra certificazione prevista dallo stesso CCNI.

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 4 dell’ Ordinanza ministeriale pubblicata in data 12 aprile.

In base a quanto stabilito nell’art.3 dell’OM è possibile valutare i titoli conseguiti entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di mobilità, come previsto dal comma 1 art. 2 dell’ordinanza

In mancanza delle dichiarazioni, autocertificazioni e documenti necessari per attestare i titoli dichiarati ed eventuali precedenze spettanti, il personale perde il diritto all’attribuzione del punteggio o dei benefici legati alle precedenze.

L’elenco della documentazione che è necessario allegare, in relazione ai requisiti e alle esigenze dei singoli docenti, viene esplicitato nell’art.4 dell’O.M. come di seguito schematicamente riportato:

1- Dichiarazione dei servizi (ruolo e pre-ruolo) (Allegato D sia per scuola primaria, che per scuola secondaria)

2- Autocertificazione per esigenze di famiglia (ricongiungimento coniuge – figli minori)

3- Autocertificazione titoli

4- Dichiarazione punteggio aggiuntivo (Modello)

5- Dichiarazione servizio continuativo (Allegato F)

6- Certificazioni e dichiarazioni per eventuali precedenze

Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento o passaggio e anche i certificati medici possono essere inviati in formato digitale.

E’ utile sottolineare che in caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

In base all’art.5 comma 2 dell’ordinanza è consentita, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, diversamente dagli anni scorsi, la regolarizzazione della documentazione allegata. Si tratta di un’importante novità prevista per il prossimo anno scolastico che consente di modificare o integrare i documenti allegati alla domanda di mobilità.

La richiesta di regolarizzazione deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente e sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il 5° giorno utile prima del termine ultimo previsto, per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. A tal fine, fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di regolarizzazione ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi dell’O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste dal contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni , sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, all’ambito territoriale corrispondente alla medesima.

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