Mobilità 2017, chi deve presentare domanda cartacea. I casi

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L’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2017/18 firmata in data 12 aprile, ha reso pubbliche le date di presentazione delle domande e di pubblicazione dei movimenti per ogni ordine e grado di istruzione e per le diverse categorie di personale scolastico.

L’art.3 dell’OM chiarisce le modalità di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio che, per il personale docente ed ATA, devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione (USP), tramite la scuola di servizio, attraverso il portale istanze on line del sito del MIUR.

A tale disposizione generale si discostano alcune categorie di personale scolastico che dovranno, invece, presentare domanda in forma cartacea.

Sono tenute, infatti, a compilare e inviare le domande in forma cartacea le seguenti categorie:

1- personale educativo

2- docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali

3- personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità.

Questo personale è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità come previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell’art.2 dell’O.M.

4- personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di mobilità, relativi al personale docente e al personale ATA

5- personale fuori ruolo che chiede il rientro e restituzione al ruolo di provenienza

6- personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale

7-i docenti che concludono i corsi di sostegno

Per le categorie indicate nei punti 6) e 7), al fine di poter consentire loro la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste dall’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale per la comunicazione al SIDI delle domande stesse.

Coloro che devono presentare domanda in forma cartacea sono tenuti ad utilizzare i modelli messi a disposizione dal MIUR nel sito istituzionale nell’apposita sezione “Mobilità 2017/18”.

Nell’articolo da noi pubblicato, OrizzonteScuola ha ritenuto utile fornire ai lettori i link per i collegamenti ai diversi modelli da utilizzare per le diverse categorie di personale e per le diverse tipologie di movimento.

http://www.orizzontescuola.it/mobilita-2017-ecco-i-modelli-di-domanda-e-autodichiarazione-i-bollettini-delle-scuole-e-ambiti-le-tabelle-di-vicinanza-e-le-nuove-classi-di-concorso/

Dove devono essere inviate le domande in forma cartacea?

Il personale educativo e i docenti che effettuano la mobilità professionale verso i licei musicali devono

inviare le domande all’Ufficio provinciale competente per l’istituto scolastico o il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime

Il personale soprannumerario e il personale destinatario di nomina giuridica devono inviare la domanda cartacea all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto.

Il personale che chiede il rientro e la restituzione al ruolo di provenienza deve presentare domanda cartacea all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, on line o in forma cartacea, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale istanze on line e del sito MIUR nell’apposita sezione “Mobilità 2017/18”.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

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