MOBILITA’ 2016/17: Quali e quante domande è possibile presentare. I vincoli

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Sono tante le richieste di chiarimento che arrivano in redazione relativamente alla mobilità per il prossimo anno scolastico.

Sono tante le richieste di chiarimento che arrivano in redazione relativamente alla mobilità per il prossimo anno scolastico.

Riportiamone alcune:

  • Quante domande potrò presentare contemporaneamente?
  • Quali movimenti potrò chiedere?
  • Quali vincoli temporali sono tenuto a rispettare?
  • Se sono stato trasferito lo scorso anno, potrò presentare di nuovo quest’anno un’altra domanda di trasferimento?

Per fornire una risposta ai diversi quesiti, si ritiene utile fornire una scheda riassuntiva con una sintesi delle diverse possibilità e opportunità per i docenti che saranno coinvolti nei movimenti per il prossimo anno scolastico 2016/17.

E’ importante chiarire che i diversi movimenti, distinti in territoriali e professionali, in provinciali e interprovinciali, sono inseriti nelle diverse fasi, dalla fase A alla fase D, così come indicato nell’art.6 dell’ipotesi di CCNI 2016/17

TRASFERIMENTO PROVINCIALE (Fase A: sottofasi 1-A e 2-A e Fase B: sottofase 3-B)

FASE COMUNALE (Fase A: sottofase 1-A)

Chi può presentare domanda?

  • Potranno presentare domanda di trasferimento nell’ambito del comune di titolarità SOLO i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15 che hanno una loro sede di titolarità e chiedono il trasferimento in altre scuole ubicate nello stesso comune di titolarità.
  • Rientrano in questa fase anche i docenti soprannumerari o trasferiti nell’ottennio, a domanda condizionata che chiedono di rientrare nella scuola di precedente titolarità, anche se, al momento di presentazione della domanda, risultano titolari in un comune diverso da quello in cui è ubicata la scuola o il circolo richiesto, come chiaramente disposto nell’art.13 comma 1 precedenza II)

In questa fase (1-A) della mobilità i docenti interessati potranno acquisire la titolarità su specifica scuola

FASE PROVINCIALE (Fase A: sottofase 2-A e Fase B: sottofase 3-B)

Chi può presentare domanda?

  • Tutti i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15 che chiedono di essere trasferiti in scuole ubicate in comuni diversi da quello di titolarità, ma appartenenti alla provincia di titolarità
  • Tutti i docenti che chiedono trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa, anche se saranno richieste scuole ubicate nel comune di titolarità. Utili chiarimenti in merito nell’articolo in home page
  • I docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16 nelle fasi 0 e A che chiedono l’assegnazione della sede definitiva nella provincia di immissione in ruolo che, per loro, è provincia di titolarità. E’ utile sottolineare, come chiarisce bene l’articolo di OrizzonteScuola, che in questa fase i docenti partecipano tutti indistintamente in base al punteggio, quindi i docenti assunti in fase 0 e A nell’assegnazione di sede in provincia non saranno in “coda” a tutti i docenti assunti entro il 2014/15, ma concorreranno insieme a coloro che chiederanno comuni diversi da quello di titolarità.

Le uniche priorità potranno essere determinate esclusivamente dal possesso dei requisiti necessari per usufruire di una delle precedenze previste nell’art.13 dell’ipotesi di CCNI 2016/17

In questa fase (2-A) della mobilità i docenti interessati potranno acquisire la titolarità su specifica scuola

Potranno, inoltre presentare domanda provinciale:

  • I docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16 nelle fasi B e C da GM, provenienti, cioè, dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, che potranno chiedere l’assegnazione della sede definitiva esprimendo preferenze negli ambiti territoriali della provincia di immissione in ruolo, che per loro è provincia di titolarità.

Questi docenti rientrano nella Fase B, sottofase 3-B dei movimenti e potranno acquisire titolarità esclusivamente su un ambito territoriale.

Nel caso in cui, questi docenti, non dovessero presentare domanda la mobilità, l’assegnazione della sede avviene d’ufficio considerando tutti gli ambiti territoriali della provincia.

Vincoli temporali

Non esiste nessun vincolo temporale per chiedere trasferimento provinciale nella classe di concorso o posto di titolarità. Un docente può, quindi, chiedere e ottenere trasferimento nella provincia di titolarità, per la stessa tipologia di posto, anche ogni anno senza nessun impedimento.

Esiste, invece, un vincolo temporale per gli insegnanti di sostegno che intendono chiedere trasferimento provinciale da sostegno a posto comune, in quanto per poter presentare relativa domanda devono aver superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno. Si precisa che nel calcolo del quinquennio si valuta anche l’anno in corso al momento di presentazione della domanda e che il passaggio di ruolo sempre sul sostegno fa ripartire il quinquennio (art.24 dell’ipotesi di CCNI 2016/17)

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE (Fase B: sottofase 1-B ; Fase C e Fase D)

Chi può presentare domanda?

In virtù della deroga al vincolo triennale stabilita dal comma 108 della legge 107 e della sua estensione a tutti i docenti neo-immessi, come stabilito nell’ipotesi di CCNI 2016/17, potranno chiedere trasferimento interprovinciale le seguenti categorie:

  • I docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15 che chiedono di essere trasferiti in provincia diversa da quella di titolarità

Questi docenti rientrano nella Fase B, sottofase 1-B dei movimenti e potranno acquisire titolarità in una specifica scuola solo se soddisfatti nel trasferimento per il primo ambito richiesto, altrimenti la loro titolarità sarà su uno degli ambiti territoriali richiesti dalla seconda preferenza in poi

  • I docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16 nelle fasi B e C da GaE che potranno chiedere l’assegnazione della sede definitiva esprimendo preferenze su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale

Questi docenti rientrano nella Fase C dei movimenti e potranno acquisire titolarità esclusivamente su un ambito territoriale.

  • I docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16 nelle fasi 0 e A e nelle fasi B e C da GM, che potranno chiedere l’assegnazione della sede definitiva esprimendo preferenze in tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in deroga al vincolo triennale (inizialmente non prevista per loro nella legge 107).

Questi docenti rientrano nella Fase D dei movimenti e potranno acquisire titolarità esclusivamente su un ambito territoriale. Le loro richieste saranno valutate sui posti residui, vacanti e disponibili in ciascun ambito, dopo le operazioni delle fasi precedenti.

Vincoli temporali

Per il prossimo anno scolastico 2016/17 non esistono, grazie alla deroga, vincoli temporali per poter chiedere trasferimento interprovinciale.

Dal prossimo anno scolastico, in assenza di specifica deroga e in presenza di una conferma della normativa in vigore fino al corrente anno scolastico 2015/16, sarà possibile presentare domanda di trasferimento interprovinciale solo ai docenti che avranno superato il vincolo triennale nella provincia.

E’ utile ricordare che, nel calcolo del triennio, si è sempre valutato anche l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

MOBILITA’ PROFESSIONALE PROVINCIALE (Fase A: sottofase 3-A)

MOBILITA’ PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE (Fase B: sottofase 2-B )

Questa mobilità comprende i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.

Chi può presentare domanda?

Potranno chiedere passaggio di cattedra e passaggio di ruolo tutti i docenti in possesso del titolo e dell’abilitazione necessaria per il passaggio richiesto e che abbiano superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Chi non può presentare domanda?

Non potranno chiedere per il prossimo anno scolastico il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo le seguenti categorie di docenti:

  • Tutti I docenti neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16 che al momento di presentazione della domanda non avranno ancora superato l’anno di prova che si concluderà, per loro, il 31 agosto
  • I docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15 che, per diverse motivazioni, non hanno concluso e, quindi superato, l’anno di prova.

I docenti che partecipano alla mobilità professionale provinciale rientrano nella Fase A, sottofase 3-A e potranno acquisire titolarità su specifica scuola

I docenti che partecipano alla mobilità professionale interprovinciale rientrano nella Fase B, sottofase 2-B e potranno acquisire titolarità su specifica scuola solo se soddisfatti nel passaggio per il primo ambito richiesto, altrimenti la loro titolarità sarà su uno degli ambiti territoriali richiesti dalla seconda preferenza in poi

Vincoli temporali

Nel caso in cui la domanda di passaggio richiesto venga soddisfatta, non sarà possibile per il docente chiedere un altro passaggio per l’anno scolastico successivo. Esiste, infatti, in questo caso, il vincolo temporale di un anno poiché, per presentare un’altra richiesta di mobilità professionale, il docente deve aver superato l’anno di prova nel nuovo ruolo.

Esempio:

Un docente che ottiene passaggio di ruolo per l’a.s. 2016/17, potrà presentare un’ulteriore richiesta di passaggio non nell’a.s. 2016/17 per l’a.s. 2017/18, ma, in seguito al superamento dell’anno di prova, potrà inoltrare relativa domanda nell’a.s. 2017/18 per l’a.s. 2018/19 per i motivi sopra indicati.

I docenti in possesso dei requisiti necessari potranno, quindi, presentare contemporaneamente più domande, chiedendo sia mobilità territoriale che professionale

Le domande verranno analizzate secondo un preciso ordine, dettato dalla normativa in relazione alle fasi previste per i movimenti, nell’art. 6 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, e, per ogni fase, dovrà essere rispettata la sequenza stabilità nell’allegato 1.

Il docente che chiede contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, potrà scegliere nella domanda di passaggio a quale movimento vorrà dare precedenza

Il docente che chiede contemporaneamente trasferimento e passaggio di ruolo, se fosse soddisfatto per ambedue le richieste, avrebbe come movimento definitivo il passaggio di ruolo che annullerebbe il trasferimento già disposto, come indicato chiaramente nell’art. 4 comma 6 dell’ipotesi di CCNI 2016/17.

Il docente che chiede contemporaneamente trasferimento provinciale e interprovinciale, se fosse soddisfatto in ambedue le richieste, avrebbe come movimento definitivo quello interprovinciale che annullerebbe il trasferimento provinciale già disposto.

Il nostro speciale sulla mobilità

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