Mobilità 2016: nessuna trasparenza nelle procedure, docenti vincono contro il Miur

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Una professoressa pugliese assunta con il piano straordinario della Buona scuola in una scuola di Cento, in Emilia Romagna, invece che in Puglia, come invece pretendeva, fa condannare il Miur a rivalutare la propria domanda.

Il Tribunale di Ferrara, con l’ordinanza emessa a seguito del ricorso presentato dal legale della docente, Gianluca Ottaviano, del Foro di Foggia, ha ordinato al Miur di rivedere il provvedimento di assegnazione alla sede definitiva e di tener conto della quantità di punti in più posseduti dalla medesima rispetto a quelli di altri colleghi. Il giudice ha pure sottolineato la scarsa trasparenza dell’algoritmo usato dal ministero per gestire le procedure di assunzione su scala nazionale.

Proprio in merito all’algoritmo, il Giudice del lavoro presso il Tribunale ferrarese, Alessandra De Curtis, ha precisato che “l’onere della prova della correttezza del suo operato grava sul Miur, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova”.

I fatti. La docente, residente a San Severo, in provincia di Foggia, già precaria ultradecennale di scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso A032 (Educazione Musicale), è stata assunta da Gae nell’a.s. 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito del progetto di assunzioni straordinarie introdotto dalla Legge 107. Ha poi presentato domanda ai fini dell’assegnazione dell’incarico triennale (fasi B e C, come previste dall’art. 6 CCNL mobilità del 8.04.2016) dall’a.s. 2016/2017 all’a.s. 2018/2019, corredata dell’indicazione, in ordine di preferenza, degli ambiti territoriali, da indicarsi secondo bando in numero di 100.

La professoressa però, ci spiega il suo legale Gianluca Ottaviano, soddisfatto per il successo dell’iniziativa processuale, “veniva assegnata, non si sa perchè, all’ambito territoriale 006 – Emilia Romagna, ambito territoriale, peraltro, mai richiesto dalla ricorrente, su Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Cento, in provincia di Ferrara”.

In effetti, prosegue Ottaviano, “dalla lettura dell’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo – seconda fase – punti B, C, e D dell’art. 6 del CCNI – a.s. 2016/2017, redatto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, si evince come colleghi concorrenti con punteggio più basso della mia cliente ricorrente, che ha dichiarato in domanda ben 41 punti base oltre 6 punti per il comune ricongiungimento, siano comunque stati assegnati ad ambiti territoriali pugliesi, proprio gli stessi – ambiti Puglia 10, Puglia 13, Puglia 14, Puglia 15 e Puglia 16 – richiesti dalla ricorrente ed a lei illegittimamente non attribuiti”.

Scoraggiata dai fatti, dunque, la professoressa ha impugnato l’assegnazione inoltrando domanda di conciliazione rimasta tuttavia senza riscontro. Nel frattempo, non potendo rinunciare all’incarico assegnatole, la signora, che peraltro ha dovuto portarsi con sé un bambino di 8 anni, allontanandolo dal padre e dalle relazioni amicali del luogo di residenza, ha presentato comunque domanda di assegnazione provvisoria per la Provincia di Foggia. “Ma l’assegnazione – precisa il legale – non avveniva in quanto i posti disponibili venivano attribuiti a quei docenti a cui non erano state precedentemente assegnate cattedre a seguito della procedura di cui al precitato art. 1, co. 108, L. 107/2015”. Pertanto, prosegue, “è tutt’ora in servizio a Cento, con enorme disagio personale, affettivo ed economico – e ci sarebbe rimasta per ben tre 3 anni scolastici – su ambito territoriale assegnato d’ufficio, se non avesse introdotto ricorso cautelare”.

Da qui l’ordinanza cautelare emessa dal giudice del lavoro di Ferrara che rimarca, sia pure nei limiti dell’ordinanza cautelare, il disagio familiare cui sarebbe andata incontro la donna. A questo proposito il Miur ha sostenuto in giudizio, giusto per contestare la sostenibilità del periculum in mora, che la signora “non ha soddisfatto l’onere di provare la sussistenza di precise e concrete situazioni di fatto dalle quali poter desumere l’effettività e l’irreparabilità del pregiudizio cagionato dal decorso del tempo, limitandosi ad invocare un generico danno patrimoniale ed esistenziale connesso alla mera mancata assegnazione alla sede di servizio desiderata”.

Ma il Tribunale sancisce che “il provvedimento di assegnazione provoca evidenti ripercussioni sulla vita privata della ricorrente, il cui nucleo familiare risiede a San Severo, in provincia di Foggia”. E risulta “evidente come la eccessiva distanza della sede di Cento da San Severo non consente alla ricorrente di vivere con il proprio nucleo familiare e coltivare i suoi affetti più stretti ed i suoi interessi; le esigenze di vicinanza sono ulteriormente rafforzate dalla circostanza che la ricorrente è madre di un minore di anni 9 che ha dovuto condurre con sé a Cento, privandolo della vicinanza del padre”.

Peraltro, prosegue il giudice, “è evidente che il trasferimento impugnato provoca anche una ripercussione economica sulla ricorrente e sul suo nucleo familiare; ella è infatti inevitabilmente costretta a sostenere spese ulteriori per un alloggio e per il suo mantenimento nei pressi della nuova scuola, privando così la famiglia quantomeno di una parte della sua entrata economica”.

Quanto al merito del meccanismo usato per gestire le procedure di assegnazione dei docenti, il Tribunale di Ferrara scrive che “se il sistema fosse quello indicato dal Ministero, l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno predisporre specifiche graduatorie per ogni singolo ambito territoriale, in relazione ad ogni fase della mobilità nazionale (B, C e D), cosa che non risulta abbia fatto e che comunque non produce. Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell’insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, oltreché del generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (si veda la mail del tutto priva di indicazioni inviata all’interessata il 3.8.2016)

Tale omissione si traduce infatti nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l’unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria”.

Prosegue l’ordinanza, recitando che “se invece il punteggio fosse unitario, su base nazionale e per fase di mobilità, come presupposto dalla ricorrente, il Ministero avrebbe evidentemente violato il criterio stabilito nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, preferendo alla ricorrente persone aventi non solo punteggio inferiore al suo, ma anche una minore anzianità anagrafica. Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l’onere della prova della correttezza del suo operato grava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova”.

Onere cui come detto la docente “ha comunque cercato di far fronte, proponendo all’amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, istanza di accesso agli atti con raccomandata del 13.9.2016 rimasta però senza esito”. Il ricorso pertanto è stato accolto. Non è stato ordinato all’amministrazione convenuta di assegnare la ricorrente in un ambito specifico ma il Miur è stato invitato a rivalutare la posizione della docente secondo l’ordine di preferenze di ambito territoriale, tenuto conto del punteggio da essa posseduto, nel rispetto dei principi generali esposti in giudizio”. Non si capisce bene dove finirà, ma si può dedurre, dal punteggio, che la professoressa, molto probabilmente, una volta rivalutata la situazione, potrà tornare a lavorare vicino a casa propria.

Approfondimento

Per comprendere ancora meglio la situazione che ha visto protagonista la docente pugliese è bene ricordare, come fa il giudice di Ferrara nella sua ordinanza, l’iter che ha portato all’assegnazione delle decine di migliaia di docenti assunti con il piano straordinario di assunzioni alla sede definitiva. Per l’anno scolastico 2016/2017 è stato avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015.

Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti dì cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) ed e). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) ed e), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.

Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.

La procedura di mobilità è stata poi disciplinata dall’art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una articolazione della medesima in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si è proceduto nella causa di Ferrara, ha stabilito quanto segue: “Gli assunti nell’a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale.

La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”. Lo stesso CCNL, ricorda il Tribunale, “nell’allegato 1 si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. E per tornare al caso di cui sopra, il Tribunale di Ferrara scrive che “il Miur da un lato non ha contestato il punteggio allegato dalla parte ricorrente e dall’altro lato ha dedotto che in relazione detto punteggio non era possibile pubblicare un’unica graduatoria nazionale, perché ciascun aderente può essere trattato con precedenza e punteggi diversi, a norma del CCNI, a seconda della fase di elaborazione e dell’ambito territoriale esaminato.

Il MIUR afferma dunque che il docente non si vede attribuito un unico punteggio in ambito nazionale, ma tanti punteggi diversi quanti sono gli ambiti da esaminare da lui indicati. La ricorrente ha invece evidenziato come le sia stato preferito personale docente con minore punteggio. E’ evidente che ella considera invece il punteggio unitario sul piano nazionale, nell’ambito della fase C”. Quale che sia il sistema di funzionamento del punteggio, il ricorso è comunque fondato nei termini descritti sopra.

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