Mobilità. Nessuna scusa per il Miur: docente può essere collocata in sovrannumero in ambito territoriale che le spettava se l’algoritmo avesse funzionato

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Anche il Tribunale di Vercelli, con ordinanza cautelare del 03.01.2017, ha stabilito che il criterio da seguire per la mobilità per l’A.S. 2016/2017 è quello del maggior punteggio e quindi il docente che ha un punteggio superiore a quello dei colleghi ha diritto ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti territoriali prescelti;

il Tribunale ha dichiarato illegittimo il procedimento seguito dal MIUR ed ha ordinato il trasferimento della docente in uno degli ambiti territoriali più vicini alla sua residenza.

L’ordinanza del Tribunale di Vercelli è molto interessante e deve essere segnalata per la novità di alcune delle motivazioni che hanno portato all’accoglimento totale del ricorso, patrocinato dall’Avv. Valerio Natale.

Infatti nell’affrontare il problema dell’eventuale integrazione del contraddittorio, il Giudice ha chiarito che non è necessario procedere alla notifica a potenziali controinteressati, perchè la docente non rivendicava una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo può essere assegnata anche in soprannumero. Una precisazione veramente opportuna, non tanto ai fini del giudizio e della procedura, ma soprattutto ai fini dell’esecuzione del provvedimento, qualora il MIUR opponesse resistenza adducendo mancanza di posti utili per collocare la docente.

La seconda novità è quella di aver focalizzato l’attenzione sul “punteggio variabile” a seconda degli ambiti territoriale dove far valere i propri diritti, considerato dal Tribunale come elemento normativo decisivo per dare (finalmente!) un’interpretazione sensata all’ormai famoso inciso “per ogni preferenza”, che il MIUR ha applicato a suo modo nella procedura di mobilità e che tanti problemi ha creato nei contenziosi in atto nei vari tribunali”.

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