Mobilità 2016, entro otto giorni Miur dovrà dimostrare natura, scopo e buon funzionamento dell’algoritmo

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Sulla mobilità straordinaria dei docenti, ex art. 1, comma 108, della legge n. 107/15 e O.M. n. 241/16, il Consiglio di Stato riafferma la giurisdizione del giudice amministrativo e sconfessa sul punto il Tar Lazio.

Nel mese di dicembre, infatti, il Tar Lazio aveva rigettato le richieste di misure cautelari, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, pur avendo in precedenza accordato la tutela cautelare monocratica.

Sono stati proposti gli appelli cautelari e con Ordinanze nn. 1399/17 e 1401/17 del 28.3.2017 il Consiglio di Stato ha ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo, esattamente considerando che i singoli atti di trasferimenti, pur avendo natura di atti di gestione del rapporto di lavoro subordinato, presuppongono una complessa procedura di macroorganizzazione in ordine alla effettiva dislocazione del personale tra gli uffici e sono avvenuti nell’ambito di un piano generale e straordinario, a livello nazionale.

Nel contempo, con le stesse ordinanze il Consiglio di Stato ha disposto acquisirsi, a carico del MIUR, documentati chiarimenti in ordine a natura, scopo e buon funzionamento dell’algoritmo, nonché all’effettiva sussistenza della circostanza sulla disomogenea copertura di posti nei territori di alcune regioni, rispetto all’ambito territoriale di provenienza degli appellanti.

A tali adempimenti il MIUR dovrà provvedere entro giorni otto e per l’ulteriore trattazione è stata fissata la camera di consiglio per il giorno 13.4.2017.

Avv. Michele Ursini

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