Mobilità territoriale e mobilità annuale. Quali differenze, tempistiche e conseguenze sulla titolarità

WhatsApp
Telegram

La mobilità territoriale, rappresentata dai trasferimento provinciali e interprovinciali, e la mobilità annuale, che comprende utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sono due tipologie differenti di mobilità, una con carattere “definitivo”, l’altra con carattere “temporaneo” in quanto riguarda un solo anno scolastico. Questi movimenti, inoltre, si realizzano con tempistiche decisamente diverse.

La mobilità territoriale, rappresentata dai trasferimento provinciali e interprovinciali, e la mobilità annuale, che comprende utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sono due tipologie differenti di mobilità, una con carattere “definitivo”, l’altra con carattere “temporaneo” in quanto riguarda un solo anno scolastico. Questi movimenti, inoltre, si realizzano con tempistiche decisamente diverse.

Dal punto di vista cronologico precede la mobilità territoriale che, insieme alla mobilità professionale, viene disciplinata dal CCNI specifico e per il prossimo anno scolastico sono in corso le trattative per la sua definizione.

Alla pubblicazione del CCNI segue l’ordinanza ministeriale dove vengono stabiliti i termini per la presentazione della domanda. Solitamente la presentazione delle relative domande viene fatta nel periodo marzo-aprile, non c’è una data fissa, che cambia infatti da un anno scolastico ad un altro, ma il periodo approssimativamente coincide.

La mobilità annuale, che, come già sottolineato, comprende utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, riguarda i docenti che chiedono di lavorare per un anno scolastico in un’altra scuola o in un altro comune o in un’altra provincia , mantenendo comunque invariata la titolarità. Cronologicamente questi movimenti vengono chiesti e disposti successivamente alla mobilità territoriale e professionale e solitamente la presentazione delle relative domanda viene fatta nel periodo giugno-luglio. Anche la mobilità annuale è disciplinata da specifico CCNI e per il prossimo anno scolastico è ancora prematuro parlarne non essendo stato ancora definito il contratto integrativo, riguardante trasferimenti e passaggi, che ha priorità.

Non sempre queste tipologie di movimenti sono chiare ai docenti interessati che si chiedono se è possibile presentare contemporaneamente le domande di mobilità territoriale e di mobilità annuale.

Chiaramente la risposta non può che essere negativa per le motivazioni precedentemente indicate

Una richiesta frequente riguarda la mobilità interprovinciale da parte di docenti che vorrebbero chiedere il trasferimento interprovinciale per acquisire titolarità in una nuova provincia, ma vorrebbero poter lavorare ancora per un anno nella provincia di attuale servizio chiedendo assegnazione provvisoria.

E’ possibile fare chiarezza prendendo come riferimento la normativa in vigore per la mobilità annuale, cioè il CCNI 2015/16 e tenendo conto delle novità per la mobilità 2016/17 così come prospettate dal MIUR in sede di contrattazione, dove è prevista , per tutti i docenti, anche se in fasi differenti, una deroga al vincolo triennale per la mobilità interprovinciale.

Il docente che intende chiedere trasferimento interprovinciale e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/17 può farlo, se è in possesso dei requisiti necessari per chiedere assegnazione provvisoria.

E’ utile chiarire che l’assegnazione provvisoria si può chiedere esclusivamente e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

– ricongiungimento ai genitori

Chiaramente il docente interessato non potrà presentare le due domande contemporaneamente, per la diversa tempistica prevista per la loro presentazione, ma potrà presentarle entrambe per l’anno scolastico 2016/17

Se il docente interessato dovesse ottenere il trasferimento interprovinciale richiesto e avesse la necessità di lavorare, anche per l’a.s. 2016/17, nella provincia di attuale titolarità e dovesse, pertanto, chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale, ci potrebbe essere un problema che potrebbe rappresentare un impedimento per chiedere l’ assegnazione provvisoria interprovinciale.

Il problema riguarda i docenti che risulterebbero nel vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, se non fosse prevista una deroga generalizzata per tutti i docenti anche per il prossimo anno scolastico.

In base alla normativa rappresentata dal CCNI sulla mobilità annuale 2015/16, infatti, non si può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione in ruolo, quindi non sarebbe possibile per i docenti assunti dall’a.s. 2014/15.

Sempre in base al CCNI art.7 comma 3 è prevista una deroga a tale vincolo per i docenti che beneficiano delle precedenze previste nell’ art. 8 punti I, III, IV, VI e VII. Nello stesso modo possono usufruire della deroga le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, che pur non avendo diritto alla precedenza prevista nell’ art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.

Quindi la normativa citata, ipotizzando che queste disposizioni verranno confermate anche per il prossimo anno scolastico, prevede per le assegnazioni provvisorie interprovinciali una specifica deroga al vincolo triennale solo in presenza di precisi requisiti.

Non esiste per ora nessuna disposizione che renda valida anche per il prossimo anno scolastico la deroga prevista per il 2015/16 dalla legge 107.

Nel comma 108, infatti, si prevede che “Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale” ed è utile sottolineare il termine “limitatamente” che chiarisce come questa disposizione riguardi solo ed esclusivamente l’a.s. 2015/16 e nessuna menzione viene fatta per il prossimo anno scolastico anche se molti docenti erroneamente ritengono che questa deroga riguardi anche il 2016/17. Non è così, e questo è necessario che sia ben chiaro ai docenti interessati. Chiaramente non è così per ora e niente vieta che possano essere previste disposizioni in merito per venire incontro alle richieste degli insegnanti, richieste che, si presume, saranno molto numerose

Anzi è corretto chiarire che proposte in tal senso sono state già formulate

Segui le notizie sulla mobilità con il   tag Mobilità   o direttamente sul tuo cellulare con il canale gratuito Telegram

 

 

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria