Mobilità scuola docenti 2016, il sistema delle precedenze. Le novità in rapporto alla legge 104

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Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

La novità contenuta nel punto V dell’art 13/1 del CCNI 2016

Fino allo scorso anno la precedenza per il figlio era sullo stesso piano di priorità rispetto a quella per l’assistenza al coniuge o al genitore. Con il nuovo contratto l’assistenza al figlio precede quella per l’assistenza al coniuge o al genitore.

Pertanto, il genitore (anche adottivo) che assiste il figlio disabile ha una precedenza rispetto al marito che assiste la moglie (o viceversa) e al figlio che assiste il genitore.

Precedenza per assistenza ai fratelli/sorelle

All’interno della precedenza per “assistenza al figlio” c’è la precedenza per assistenza ai fratelli/sorelle.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

Ci sono quindi due vincoli ben precisi per poter fruire di questa precedenza: i genitori devono essere mancanti o totalmente inabili (quest’ultima ipotesi deve ovviamente essere documentata) e il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve necessariamente essere convivente con quest’ultima. È questo l’unico caso in cui per fruire della precedenza la convivenza con il disabile è obbligatoria.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884.

La connotazione di gravità

Il figlio (assistenza del genitore) può anche avere una connotazione di gravità “rivedibile”.

Il coniuge e il genitore devono avere una connotazione di gravità permanente.

Ricordiamo che la connotazione di gravità è l’art 3 comma 3 della legge 104/92.

Il caso del figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico

La precedenza viene riconosciuta solo in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (assegnazione provvisoria).

Fase comunale, intercomunale, interprovinciale

Nella fase comunale la precedenza è riconosciuta a tutti gli aventi titolo solo se trattasi di comune con più distretti (di solito città metropolitane).

Nella fase intercomunale è riconosciuta a tutti gli aventi titolo.

Nella fase interprovinciale (art. 6 fasi B, C e D) è riconosciuta ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Non è riconosciuta al figlio referente unico che assiste il genitore.

Fase comunale e intercomunale: come fruire della precedenza. Quale sede inserire come prima preferenza?

La precedenza è accordata a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti in cui è domiciliato il disabile.

Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

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