Mobilità: punteggio, non precedenza per esigenze di famiglia nella domanda di trasferimento

WhatsApp
Telegram

Le esigenze di famiglia sono sempre state prese in considerazione e opportunamente valutate per il trasferimento dei docenti sia a livello provinciale che interprovinciale.

Le esigenze di famiglia sono sempre state prese in considerazione e opportunamente valutate per il trasferimento dei docenti sia a livello provinciale che interprovinciale.

Le voci prese in considerazione nella tabella di valutazione allegata al CCNI 2015/16 e sempre confermate nel corso degli anni scolastici, sono le seguenti:

A) ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ricongiungimento ai genitori o ai figli

B) figli di età inferiore a sei anni

C) figli di età superiore ai sei anni, ma che non abbiano superato il diciottesimo anno di età ovvero figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

D) cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Non si conosce ancora la tabella di valutazione per il prossimo anno scolastico, per la cui definizione gli incontri tra sindacati e MIUR si terranno in questi giorni, ma non ci sono elementi che possano far supporre una modifica nelle esigenze di famiglia valutabili.

La valutazione delle singole voci che rientrano nelle esigenze di famiglia è stata sempre caratterizzata dall’attribuzione di un preciso punteggio così come stabilito nella tabella di valutazione.

Fino al corrente anno scolastico il punteggio attribuito è stato il seguente:

A) per il comune di ricongiungimento al coniuge o, per docente non coniugato, ai genitori o ai figli, il punteggio spettante è 6 punti

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni spettano 4 punti

C) per ogni figlio minore di età superiore ai sei anni spettano 3 punti così come spetta lo stesso punteggio nel caso di figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

D) per il comune nel quale si presta cura e assistenza al familiare (figlio, coniuge o genitore) spettano 6 punti

E’ utile sottolineare che se il punteggio per il ricongiungimento è stato sempre valutato solo per il comune di residenza del familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento, il punteggio per i figli minori, invece, si è sempre valutato per tutte le preferenze espresse nella domanda.

Nelle note esplicative allegate alla tabella di valutazione vengono forniti chiarimenti importanti in relazione a ciascuna voce che permette l’attribuzione del punteggio.

Per quanto riguarda il punteggio indicato nella lettera A) (ricongiungimento familiare) , nella nota 6 si stabilisce che i 6 punti spettano “per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento è sempre stato valutato anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente), in tal caso il punteggio è stato sempre attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

Il punteggio di ricongiungimento, in ogni caso, non è mai stato valutato per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune di titolarità

Con le novità che riguardano i trasferimenti per il prossimo anno scolastico, considerando la grande differenza tra mobilità su scuola o su ambito territoriale, sarà utile capire se e come il punteggio di ricongiungimento familiare possa essere valutato nel caso di trasferimento negli ambiti territoriali. Spetteranno i 6 punti nell’ambito in cui risulterà inserito il comune di ricongiungimento?

Un chiarimento in tal senso che dia risposta a questo quesito sarebbe sicuramente doveroso e una specifica esplicitazione dovrebbe essere inserita nella tabella di valutazione che sarà allegata al CCNI 2016/17

Per quanto riguarda il punteggio spettante per i figli minori, nella nota 8 si chiarisce che “Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento”

Per il punteggio spettante nel comune dove si presta cura e assistenza al familiare disabile nella nota 9 viene precisato che :

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.”

Come per il punteggio di ricongiungimento, anche in questo caso il punteggio per la cura e l’assistenza dei familiari è sempre stato valutato anche nel caso in cui nel comune dove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) , in tal caso il punteggio è sempre stato attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

Risulta importante sottolineare che il punteggio spettante per le esigenze di famiglia, così come previsto nelle diverse voci di cui alle lettere A), B), C), D) della tabella di valutazione parte II, che, come chiarisce la nota 6, sono cumulabili fra loro, vale per i trasferimenti, ma non è mai stato valutato per la mobilità professionale .

Le esigenze di famiglia, quindi, se hanno sempre garantito un punteggio aggiuntivo per il trasferimento, non hanno, invece, mai rappresentato per i docenti una precedenza per l’attribuzione della sede richiesta in fase di trasferimento, precedenza valutata solo nel caso di familiari disabili con art.3 comma 3 della legge 104/92.

Un ulteriore chiarimento che ritengo necessario, riguarda la possibile precedenza che si avrebbe in presenza di figli di età inferiore ai 3 anni, argomento che è spesso causa di confusione e incertezza.

Per il trasferimento non esiste, infatti, questa precedenza e il figlio minore di età inferiore ai 3 anni determina il diritto all’attribuzione di 4 punti, ma nessuna priorità nella valutazione della domanda di trasferimento per l’attribuzione della sede richiesta.

Questa precedenza, invece, è stata sempre valutata in sede di mobilità annuale, per le assegnazioni provvisorie, così come risulta esplicitamente prevista nel relativo CCNI, art.8 comma 1 parte IV) lettera i)

Il riferimento è al CCNI sulla mobilità annuale 2015/16 poiché niente si sa ancora per il prossimo anno scolastico ed è ancora prematuro parlare del CCNI sulla mobilità annuale 2016/17, avendo priorità la contrattazione sulla mobilità territoriale e professionale, ancora in corso, e che dovrà portare alla stesura definitiva del contratto integrativo per il prossimo anno scolastico.

Il punteggio spettante per le esigenze di famiglia nel trasferimento per il prossimo anno scolastico rappresenta, quindi, un argomento di estrema importanza e interessa una fetta consistente di docenti, sia i docenti neo-immessi che devono chiedere la sede definitiva , sia i docenti che intendono presentare domanda volontaria di trasferimento con l’obiettivo comune di lavorare in una sede geograficamente più vicina al nucleo familiare e il punteggio legato alle esigenze di famiglia potrebbe aiutarli a raggiungere l’obiettivo attenuando i loro disagi.

Segui le notizie sulla mobilità con il   tag Mobilità   o direttamente sul tuo cellulare con il canale gratuito Telegram

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri