Mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo): chi può richiederla, per quante province, differenza tra provinciale e interprovinciale

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In base all'ipotesi di contratto per il 2016/17 firmata dalle parti il 10 febbraio, risultano confermati, rispetto a quelli validi nel corrente anno scolastico, i requisiti necessari per poter chiedere mobilità professionale per il prossimo anno scolastico 2016/17.

In base all'ipotesi di contratto per il 2016/17 firmata dalle parti il 10 febbraio, risultano confermati, rispetto a quelli validi nel corrente anno scolastico, i requisiti necessari per poter chiedere mobilità professionale per il prossimo anno scolastico 2016/17.

La mobilità professionale è rappresentata dai passaggi di cattedra e dai passaggi di ruolo. E’ utile chiarire in sintesi le differenze tra queste due tipologie di movimento:

Passaggio di cattedra: movimento che determina il passaggio da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola.

Passaggio di ruolo: movimento che determina il passaggio da una classe di concorso ad un’altra, appartenente a un diverso ordine di scuola ( es. da scuola Secondaria di 1° grado a scuola Secondaria di 2° grado o da scuola dell’Infanzia a scuola Primaria ….).

Per il prossimo anno scolastico sarà possibile chiedere uno di questi movimenti facenti parte della mobilità professionale, solo se si è in possesso di specifici requisiti come indicato nell’art. 4 comma 1 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi i docenti e gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Per quanto riguarda la specifica abilitazione necessaria per il passaggio richiesto, è utile sottolineare la precisazione fornita dalla nota 1 del citato comma:

(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria

Quindi gli unici requisiti richiesti per poter chiedere passaggio di ruolo o passaggio di cattedra sono :

1 – aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza;

2 – essere in possesso dell’abilitazione specifica per il passaggio richiesto

In base a queste disposizioni non potranno chiedere mobilità professionale i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16 poiché non hanno ancora superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza che si concluderà il 31 agosto 2016.

Potranno, invece, chiedere mobilità professionale tutti i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 che possiedono ambedue i requisiti necessari.

PASSAGGI DI RUOLO

In base alle disposizioni indicate dall’art.4 comma 3 dell’ipotesi di CCNI, potranno chiedere il passaggio di ruolo nei diversi ordini e gradi di istruzione le seguenti categorie di docenti:

Nel ruolo della scuola dell’Infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica

all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo;

Nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo

Nel ruolo della scuola Secondaria di I grado, purché in possesso dei titoli di cui al DPR di riordino delle classi di concorso:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;

b) il personale educativo;

Nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria di II grado, purché in possesso dei titoli di cui al DPR di riordino delle classi di concorso:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

Nel ruolo della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, su posto di sostegno:

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Ulteriori possibilità di passaggio di ruolo sono indicate nel comma 4:

Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell’infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

E ancora nel comma 5:

Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell’infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) personale educativo;

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

PASSAGGIO DI CATTEDRA

In base alle disposizioni indicate dall’art.4 comma 8 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, potranno chiedere il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola Secondaria di I e di II grado le seguenti categorie:

– i docenti rispettivamente titolari della scuola Secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso dei titoli di cui al DPR di riordino delle classi di concorso

– gli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso di cui al DPR di riordino delle classi di concorso

Quante e quali domande si possono presentare?

E’ possibile presentare contemporaneamente alla domanda di trasferimento, domanda di passaggio di cattedra e anche domanda di passaggio di ruolo.

Il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola, purché il docente sia in possesso delle specifiche abilitazioni

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola e per più più province, per più classi di concorso (appartenenti allo stesso grado di scuola)

Presentando domanda di trasferimento e domanda di passaggio si devono compilare:

– tante domande di passaggio quante sono le classi di concorso richieste

– una domanda di trasferimento

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e passaggio, quale domanda ha priorità?

Come disciplinato dall’art. 4 comma 6 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, “nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti”

Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre

I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento

In quale fase dei movimenti rientra la mobilità professionale?

E’ utile sottolineare che la fase dei movimenti in cui rientra la mobilità professionale sarà diversa a seconda che si tratti di movimento provinciale o interprovinciale.

MOBILITÀ PROFESSIONALE PROVINCIALE

I passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo nella provincia di titolarità rientrano nella fase A dei movimenti che si divide in tre sottofasi tutte all’interno della provincia:

1 – comunale

2 – provinciale

3 – passaggi di cattedra e di ruolo provinciali

I passaggi di ruolo e di cattedra in ambito provinciale, saranno, quindi, successivi ai trasferimenti in ambito comunale e provinciale e verranno effettuati nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale.

Anche la mobilità professionale provinciale, come i trasferimenti provinciali sarà effettuata con titolarità su specifica scuola senza nessun coinvolgimento negli ambiti territoriali, in sintonia con quanto prevede l’art. 4 comma 2 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:

Il personale che ottiene la mobilità professionale nella propria provincia di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica;

MOBILITÀ PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE

I passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo in provincia diversa da quella di titolarità rientrano nella fase B dei movimenti che si divide in tre sottofasi:

1 – trasferimenti interprovinciali

2 – passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali

3 – assegnazione sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi B e C

I passaggi di ruolo e di cattedra interprovinciali, saranno, quindi, successivi ai trasferimenti interprovinciali e si svolgeranno nel limite delle disponibilità residue dopo la fase della mobilità professionale provinciale

Il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità potrà acquisire titolarità su una sede scolastica solo se soddisfatto nel primo ambito territoriale richiesto, altrimenti la titolarità sarà in un ambito territoriale tra quelli richiesti dalla seconda preferenza in poi, in sintonia con quanto prevede l’art. 4 comma 2 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:

il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti

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