Mobilità, preferenze nella domanda: posto comune e posto di sostegno, criteri utilizzati nell’attribuzione del posto

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Nella domanda di trasferimento per i docenti dei diversi ordini e gradi di istruzione è possibile chiedere contemporaneamente il trasferimento sia per posto comune che per posto di sostegno.

Nella domanda di trasferimento per i docenti dei diversi ordini e gradi di istruzione è possibile chiedere contemporaneamente il trasferimento sia per posto comune che per posto di sostegno.

I docenti titolari sul sostegno che hanno superato il vincolo quinquennale potranno chiedere ambedue le tipologie di posto.

Nello stesso modo potranno fare i docenti titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

In caso di duplice richiesta in che modo verrà analizzata la domanda?

Quali saranno le priorità?

La risposta a questi quesiti ci viene fornita dall’ipotesi di CCNI 2016/17 che prende in esame l’argomento per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Per gli insegnanti della SCUOLA DELL’INFANZIA l’art.25 comma 5 stabilisce che “ L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando – nell'ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda “

Nel modulo utilizzato per la mobilità 2015/16 (modello A1) disponibile su Istanze online la sezione interessata era la Sezione F Tipi posto richiesti e informazioni per le tipologie di posto speciale, a indirizzo didattico differenziato o di sostegno, casella 35

E’ utile in proposito sottolineare i chiarimenti forniti dalla nota 2, in relazione ad eventuali errori o dimenticanze nella compilazione della domanda in questa sezione:

In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.”

Nello stesso modo se, tale sezione non viene compilata, come stabilisce il comma 6, si prenderanno in considerazione, ai fini del trasferimento, solo le disponibilità per la tipologia di posto di titolarità:

Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.”

Se, invece, le caselle di questa sezione del modulo saranno compilate correttamente e ne verrà contrassegnata più di una , come indica chiaramente il comma 7, il trasferimento sarà disposto con modalità differenti a seconda che siano state espresse nella domanda preferenze analitiche o preferenze sintetiche:

a) in caso di preferenza analitica (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;

b) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, ambito, provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa.

Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda .

Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito

Per gli insegnanti della SCUOLA PRIMARIA l’art.26 comma 6 stabilisce che “L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell’organico, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando – nell'ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).”

Per quanto concerne il titolo di specializzazione richiesto è utile sottolineare il chiarimento forniti dalla nota 1: “Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.”

Nel modulo utilizzato per la mobilità 2015/16 (modello B1) disponibile su Istanze online la sezione interessata era la Sezione F Tipi posto richiesti e informazioni per le tipologie di posto speciale, a indirizzo didattico differenziato o di sostegno, casella 43

Come per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, anche per i docenti della scuola Primaria è valida la nota esplicativa 2), nella quale si chiarisce che nel caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

Per l’insegnante titolare su posto comune, la mancata indicazione dell’ordine di priorità nella sezione specifica comporterà che la richiesta di trasferimento si intenderà riferita ai soli posti di tipo comune.

Nel caso di compilazione puntuale e completa della specifica sezione del modulo, nella quale risulteranno contrassegnate due o più caselle, il trasferimento sarà disposto con modalità differenti a seconda che siano state espresse nella domanda preferenze analitiche o preferenze sintetiche:

1. in caso di preferenza analitica verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente;

2. in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, ambito o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda.

Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito

Per gli insegnanti della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO vengono confermate le disposizioni valide per scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, infatti nell’art.27 comma 2 si stabilisce quanto segue:

In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 25 e 26 per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.

Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.

Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito

Nel modulo utilizzato per la mobilità 2015/16 (modello C1) disponibile su Istanze online la sezione interessata era la Sezione G Tipi posto richiesti e informazioni per la tipologia di posto di sostegno, casella 37

Gli insegnanti della SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO, fino al corrente anno scolastico non avevano la possibilità di esprimere preferenze su scuole nel caso di richiesta di trasferimento sul sostegno, in quanto la loro titolarità era nella Provincia (Dotazione Organica Sostegno) e potevano chiedere in trasferimento solo la D.O.S. di altra provincia. Dal prossimo anno scolastico, come stabilisce l’art.7 dell’ipotesi di CCNI, anche i docenti di sostegno della scuola Secondaria di II grado, attualmente titolari nella D.O.S. potranno acquisire in seguito a trasferimento sempre sul sostegno titolarità in una specifica scuola

Il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.”

I docenti titolari sulla D.O.S. che hanno superato il vincolo quinquennale e i docenti titolari su materia in possesso della specializzazione per l’insegnamento sul sostegno nel II grado, potranno chiedere nella domanda di trasferimento ambedue le tipologie di posto.

Se fino al corrente anno scolastico tale richiesta veniva fatta indicando l’ordine di gradimento direttamente nella sezione Preferenze del modulo, potendo chiedere il sostegno soltanto mediante preferenza sulla Dotazione Organica Provinciale, indicando specifico codice, per la mobilità del prossimo anno scolastico sarà, invece, possibile esprimere preferenze su specifiche scuole anche per posti di sostegno.

Un importante chiarimento in proposito viene fornito dal comma 2 dell’art.28 :

I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza di scuola, comune, distretto, ambito per tale tipologia di posti nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.”

In virtù di questa importante novità sarà indispensabile, quindi, prevedere una modifica nel modulo di domanda per il trasferimento scuola Secondaria di II grado, inserendo una sezione dove sarà possibile anche per questi docenti esprimere in quale ordine di gradimento si dovrà valutare la duplice richiesta di trasferimento sul sostegno o su materia

Nel modulo utilizzato per la mobilità 2015/16 (modello D1) disponibile su Istanze online non esisteva, infatti, una sezione specifica per i motivi precedentemente indicati e gli insegnanti che chiedevano trasferimento anche sul sostegno o solo sul sostegno erano tenuti a compilare solo le caselle 37 e 38 che riguardavano il possesso del titolo di specializzazione e il vincolo quinquennale.

Per il prossimo anno scolastico nel modello che sarà disponibile per la compilazione su Istanze on line, sarà quindi necessario disporre, per i docenti interessati, di una sezione specifica, come prevista fino al corrente anno scolastico per gli altri ordini e gradi di istruzione, sezione F per scuola Infanzia e Primaria e sezione G per Secondaria I grado.

Per il prossimo anno scolastico 2016/17, quindi, i docenti che chiedono ambedue le tipologie di posto (sostegno e materia) , potranno partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.

Anche loro,quindi, dovranno avere la possibilità, tramite sezione specifica del modulo, di indicare l’ordine prescelto di gradimento (cattedre, sostegno) contrassegnando le apposite caselle numerate.

Speciale mobilità

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