Mobilità: perché richiediamo il riconoscimento del servizio preruolo svolto nelle scuole paritarie

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Alcune osservazioni in merito al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della procedura di mobilità straordinaria 2016-2017.

Alcune osservazioni in merito al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della procedura di mobilità straordinaria 2016-2017.

Si ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private, che dir si voglia.

Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private – come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali  (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3).

Quanto precede, in una parola la “parità”, a seguito di un espresso riconoscimento – a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  (MIUR), previo accertamento dell’originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. 

Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell’ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione – come espressamente denominato – il principio di equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. 

E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.” Il principio di equiparazione, pertanto, se non per applicazione diretta della Legge n. 62/2000, discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017. Si sollecita un intervento del MIUR in tal senso come richiesto nella petizione.

Docenti per il riconoscimento del servizio pre-ruolo nella scuola paritaria

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