Mobilità: Legge 104/92 per assistenza al disabile in situazione di gravità e diritto di precedenza

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di Paolo Pizzo – Non bisogna confondere il riconoscimento dei 3 giorni al mese per assistenza al disabile in situazione di gravità con quello relativo alle precedenze per le operazioni di mobilità. Mobilità 2013/14: oggi la firma del contratto. Guide e consulenza di OS.it

di Paolo Pizzo – Non bisogna confondere il riconoscimento dei 3 giorni al mese per assistenza al disabile in situazione di gravità con quello relativo alle precedenze per le operazioni di mobilità. Mobilità 2013/14: oggi la firma del contratto. Guide e consulenza di OS.it

  •  Premessa

L’art. 8 del CCNI mobilità a.s. 2013/14 afferma che “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, NON È DESTINATARIO di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.

Non bisogna infatti confondere il riconoscimento dei 3 giorni al mese per assistenza al disabile in situazione di gravità con quello relativo alle precedenze per le operazioni di mobilità.

Pertanto, non è automatico che il dipendente che fruisce dei 3 giorni al mese per assistenza al disabile in situazione di gravità abbia poi diritto di precedenza nella domanda di mobilità.

Dipende infatti da chi è il disabile da assistere (coniuge, figlio, zio ecc.).

Analizziamo le differenze.

  • Il diritto dei 3 giorni al mese per assistenza al disabile in situazione di gravità

Il diritto ai 3 giorni al mese è stabilito dalla Legge 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi) che all’art. 24 (Modifiche  alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza  portatori di handicap in situazione di gravità) afferma:

“All’articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo  pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato, che assiste  persona  con  handicap  in  situazione di gravità, coniuge, parente  o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora  i  genitori  o  il  coniuge  della  persona  con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure  siano  anche  essi  affetti  da patologie invalidanti o siano deceduti  o  mancanti,  ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa, anche in maniera   continuativa”.

Pertanto, i permessi in parola possono essere riconosciuti al dipendente che assiste il coniuge, ma anche il parente  o l’affine entro il secondo grado (fratello, sorella, suocero, nonna ecc.) e anche entro il terzo grado (es. zio) a determinate condizioni.

Non è così per il diritto di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità.

  • Diritto di precedenza nella procedura dei trasferimenti (art. 7, comma 1 punto V del CCNI mobilità 2013/14). Sì al trasferimento interprovinciale anche per il docente che assiste un genitore con grave disabilità, no alla precedenza

L’art. 2 del CCNI indica che:

  • può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2013/14 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente;
  • che in osservanza di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Ebbene, è utile premettere che chi rientra nel punto V che di seguito analizzeremo È ESCLUSO dall’applicazione di entrambe le norme.

L’art. 7, comma 1 punto V del CCNI mobilità 2013/14 (assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio referente unico al genitore con disabilità) afferma:

“Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884)).
  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI, venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001).

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria).

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità”.

Il MIUR, con nota Prot. n. AOODGPER 2218 del 27.3.2012 ha fornito chiarimenti sulla mobilità interprovinciale. Sì al trasferimento interprovinciale anche per il docente che assiste un genitore con grave disabilità, no alla precedenza.

Il personale che rientra nella categoria di cui all’art. 7, comma 1, punto V) del CCNI, ivi compreso quello che assiste un genitore con grave disabilità, può partecipare ai trasferimenti per altra provincia senza dover rispettare il vincolo quinquennale imposto dalla L. 106/11 (o anche il già esistente vincolo triennale imposto dalla L. 124/99), ma non può usufruire della precedenza sulle altre categorie di personale

  • La certificazione da produrre per avere riconosciuti il diritto di precedenza nella procedura dei trasferimenti

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

Per avere un quadro complessivo di tutte le certificazioni o autodichiarazioni da produrre, che valgono anche per altro tipo di precedenza e quindi non solo per l’assistenza al disabile di cui all’art.7/1 punto V, è utile riportare interamente l’art. 9 del CCNI mobilità 2013/14 che disciplina la materia.

“1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
– per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
– per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011;
– per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
– il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
– l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
– il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
– il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.

c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II – D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II – D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell’ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

2. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.

3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura.

8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.

9. Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.

10. L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

11. Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011”.

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