Mobilità interprovinciale: titolarità su scuola solo per docenti assunti entro 2014/15 e solo nel primo ambito territoriale richiesto

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Per il prossimo anno scolastico 2016/17, come prevede l’art.6 dell’ipotesi di CCNI, i docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 potranno partecipare alla mobilità interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo , e rientreranno nella fase B dei movimenti.

Per il prossimo anno scolastico 2016/17, come prevede l’art.6 dell’ipotesi di CCNI, i docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 potranno partecipare alla mobilità interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo , e rientreranno nella fase B dei movimenti.

Nel dettaglio i docenti che chiederanno trasferimento interprovinciale saranno inseriti nella sottofase 1-B, mentre coloro che chiederanno mobilità professionale interprovinciale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), saranno inseriti nella sottofase 2-B.

I docenti coinvolti in questa mobilità dovranno esprimere come preferenze gli ambiti territoriali di recente costituzione e potranno acquisire titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito richiesto, altrimenti la titolarità sarà in uno degli altri ambiti territoriali inseriti nelle preferenze. Questo in sintonia con quanto stabilisce il succitato art.6:

Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”

Come chiarisce la normativa, quindi, in relazione alla possibilità di acquisire titolarità in una scuola specifica, possibilità valida solo se si ottiene il trasferimento nel primo ambito richiesto nella domanda, il docente avrà la possibilità di esprimere un ordine di gradimento per le scuole facenti parte di questo ambito, ordine che dovrà essere preso in considerazione nel caso di attribuzione della titolarità in una di queste scuole.

Sull’argomento arrivano in redazione molte richieste di chiarimento che hanno tutte un punto interrogativo comune in relazione alla “scelta” delle scuole dell’ambito, da effettuare in fase di compilazione della domanda, e alla possibilità di escluderne alcune indicandone solo una parte.

La preoccupazione dei docenti interessati alla mobilità interprovinciale che vorrebbero acquisire titolarità su scuola e non su un ambito, può essere sintetizzata con la domanda più frequente:

Posso chiedere solo un ambito e scegliere poche scuole di questo ambito e se non ci fossero, in queste, disponibilità , avrei la garanzia di rimanere nella scuola di attuale titolarità?

La risposta al quesito è negativa in quanto, come prevede la normativa sopra citata i docenti trasferiti nel primo ambito richiesto (che potrebbe essere anche l’unico) “otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito”. Quindi anche se nella domanda non inseriranno tutte le scuole dell’ambito secondo un ordine di gradimento, in mancanza di disponibilità nelle scuole inserite, si valuterà la disponibilità nelle altre scuole dell’ambito, anche non scelte dal docente.

Il docente, infatti, ha ottenuto il trasferimento nell’ambito richiesto e dovrà necessariamente avere titolarità in una delle scuole che appartengono a questo ambito, scuola che anche se non richiesta esplicitamente risulta comunque inserita nella prima preferenza espressa dal docente che può essere considerata come una preferenza sintetica sull’ambito e come tale rappresenta la richiesta di tutte le scuole che ne fanno parte.

Per avere garanzia, una volta ottenuto il movimento interprovinciale (trasferimento o passaggio) di avere titolarità in una scuola e non in un ambito, i docenti interessati potrebbero inserire nella domanda solo una preferenza in un unico ambito territoriale. La mobilità interprovinciale è, infatti, per loro, mobilità volontaria e come tale non li obbliga ad esprimere un numero definito di preferenze in quanto non potrà mai essere disposta per loro un’assegnazione di sede d’ufficio in provincia diversa da quella di immissione in ruolo. Le preferenze esprimibili potranno essere fino a 100 ambiti e 100 province come numeri massimi, ma niente vieta loro di esprimerne solo una su uno specifico ambito all’interno del quale potranno acquisire titolarità in una scuola fra TUTTE quelle che ne fanno parte.

E’ importante, quindi, che i docenti che si accingono a presentare domanda di mobilità interprovinciale (presumibilmente nel mese di maggio) abbiano la consapevolezza che nel primo ambito richiesto non avranno la possibilità di escludere alcuna scuola in quanto chiedendo l’ambito hanno chiesto tutte le scuole che ne fanno parte e ottenuto il movimento sarà su una di queste scuole che acquisiranno la titolarità.

Nel caso in cui non ci fossero disponibilità nelle scuole del primo ambito, il docente che ha espresso nella domanda altre preferenze per ambiti o province potrò ottenere il trasferimento o passaggio richiesto in una di queste preferenze, però la titolarità non sarà su scuola, ma sarà su ambito territoriale

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