Mobilità, docenti soprannumerari e domanda condizionata: indispensabile per rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità

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I docenti dichiarati soprannumerari in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, per non perdere il diritto a conservare o a riacquistare la titolarità nella scuola, dovranno presentare, in fase di trasferimento, domanda condizionata.

I docenti dichiarati soprannumerari in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, per non perdere il diritto a conservare o a riacquistare la titolarità nella scuola, dovranno presentare, in fase di trasferimento, domanda condizionata.

La domanda condizionata, per essere tale, deve essere compilata dal docente rispettando specifici requisiti, in mancanza dei quali il docente rischierebbe di perdere il diritto a rientrare nella scuola di precedente titolarità, perderebbe tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola e la sua domanda di trasferimento non sarebbe considerata condizionata, ma volontaria.

Prima di chiarire come deve essere compilata la domanda per consentire ai docenti interessati di non commettere errori, rispettando, nella compilazione , le condizioni necessarie per condizionare la domanda, è necessario fare una importante distinzione fra due categorie di docenti soprannumerari, perché sarà diverso, per loro, la modalità con la quale dovranno condizionare la domanda.

Questa distinzione riguarda le seguenti categorie:

1 – docenti dichiarati soprannumerari nell’anno scolastico in cui dovrà essere presentata la domanda condizionata

esempio: docente dichiarato soprannumerario nel corrente anno scolastico 2015/16 che presenta domanda condizionata nell’anno in corso per il prossimo anno scolastico 2016/17

2 – docenti soprannumerari in un anno scolastico precedente a quello in corso, ma nell’ottennio, che risultano trasferiti in altra scuola con domanda condizionata, che chiedono ogni anno rientro nella scuola di precedente titolarità, condizionando la domanda di trasferimento

Vediamo come dovranno agire i docenti indicati per condizionare la domanda di trasferimento.

Docenti dichiarati soprannumerari nell’anno scolastico in corso

I docenti che saranno dichiarati soprannumerari nel corrente anno scolastico, per condizionare la domanda di trasferimento dovranno compilare una specifica sezione del modulo di domanda, riservata ai docenti soprannumerari.

Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella e dovranno rispondere negativamente alla domanda che sarà sicuramente presente nei modelli che saranno disponibili a breve su Istanze on line

La domanda alla quale si fa riferimento è la seguente:

Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”

Rispondendo negativamente il docente dichiara di voler rimanere nella scuola dove risulta ancora titolare al momento di presentazione della domanda e che intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo. Rispondendo negativamente chiede, inoltre, che la domanda di trasferimento venga annullata se, nel corso dei movimenti, dovesse ricostituirsi o liberarsi una cattedra.

Inserendo la crocetta nel “NO” il docente condiziona, quindi, la domanda

Rispondendo affermativamente, invece, il docente esprime la sua volontà di essere comunque trasferito anche se,nel corso dei movimenti, dovesse ricostituirsi o liberarsi una cattedra.

Inserendo la crocetta nel “SI” , quindi, il docente non condiziona la domanda che risulterà conseguentemente volontaria.

Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare la risposta verrà considerata come data in senso negativo.

Il docente che risponde negativamente, condizionando la domanda, non dovrà indicare nelle preferenze la scuola dove è stato dichiarato soprannumerario e nella quale risulta ancora titolare nel momento in cui presenta la domanda, ma, se dovesse chiedere scuole ubicate in comuni doversi da quello di titolarità, dovrà esprimere prima preferenza sintetica sullo stesso comune di titolarità, come chiarisce l’art.22 comma 7 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:

.In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. I docenti, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, sono trasferiti d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si dà corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.

Condizionando la domanda, quindi, il docente avrà la garanzia che, qualora nel corso dei trasferimenti si creasse nell'istituto di titolarità una disponibilità di posto, non si terrà conto della sua domanda di trasferimento condizionata e verrà riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari verrà riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente scolastico.

Docenti dichiarati soprannumerari in un anno scolastico precedente a quello in corso, ma nell’ottennio

Anche i docenti che sono stati dichiarati soprannumerari in un anno scolastico precedente a quello in corso, ma che risultano, comunque, nell’ottennio, per condizionare la domanda di trasferimento dovranno compilare una specifica sezione del modulo di domanda, riservata, appunto, ai docenti soprannumerari.

La parte da compilare per questi docenti, riguarda l’Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli

ultimi otto anni perché soprannumerario, e dovrà essere indicato relativo codice e dizione in chiaro. Questa indicazione è indispensabile affinché il docente possa usufruire del diritto a rientrare con precedenza nella scuola.

Per condizionare la domanda il docente è tenuto, inoltre, ad inserire come prima preferenza la scuola di ex- titolarità dove chiede di rientrare con precedenza a prescindere dal punteggio.

Questa precedenza è chiaramente indicata nell’art.13 comma 1 parte II dell’ipotesi di CCNI 2016/17:

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata o risulta valida anche nel caso di personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.

………………………

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza

sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).(riguardante la precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità)

Quindi per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità è indispensabile allegare alla domanda la dichiarazione per la continuità di servizio, secondo il facsimile che sarà allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora il docente ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Per i docenti della scuola Primaria, come chiarisce lo stesso art.13, comma 1 parte II, “la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio” con la precisazione, fornita dalla nota 1) che “I docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell’istituto di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di organico di istituto”

Per i docenti della scuola dell’Infanzia, come chiarisce sempre l’ art.13, comma 1 parte II, “la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio” con la precisazione, fornita dalla nota 2) che I docenti della scuola dell’infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla precedenza”

La presentazione di domanda condizionata per tutti i docenti soprannumerari o trasferiti nell’ottennio a domanda condizionata, rappresenta, inoltre, una garanzia per non perdere il punteggio di continuità maturato nella scuola e “l'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune”

Nello stesso modo l’aver presentato domanda condizionata consente al docente interessato di non perdere il punteggio suddetto neanche nel caso di assegnazione provvisoria.

E’ utile chiarire che se il rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio verrà riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Il trasferimento a domanda condizionata per altre preferenze espresse dal docente nella domanda, non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo se, chiaramente, il docente richiede come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità.

I docenti soprannumerari e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio parteciperanno alla mobilità nella fase A, e, come chiarisce l’art.13, “La precedenza in esame si applica alla fase A punto 1 dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale”

Se le condizioni di soprannumerarietà dovessero essere notificate dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, i docenti coinvolti potranno ugualmente presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data di notifica del loro esubero, in base a quanto viene stabilito, per i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria, nell’art. 20 comma 5:

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto”

e per i docenti della scuola Secondaria di I e II grado, nell’art 22 comma 10:

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all'albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.”

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