Mobilità docenti. Ambiti territoriali con contraddizione: ci si arriva per punteggio, poi però è il Preside a sceglierti per l’incarico triennale nella scuola

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La contraddizione insita negli Ambiti Territoriali. Ci si arriva per punteggio e titoli, non considerate poi all'interno dei medesimi ambiti per la proposta di incarico triennale.

La contraddizione insita negli Ambiti Territoriali. Ci si arriva per punteggio e titoli, non considerate poi all'interno dei medesimi ambiti per la proposta di incarico triennale.

Il Contratto sulla Mobilità 2016/17 è ancora in costruzione, Amministrazione e sindacati stanno verificando come introdurre nello stesso le novità della legge 107/2015. Il Miur è intenzionato ad applicare, sin dalle operazioni di mobilità 2016/17 gli ambiti territoriali, i sindacati vi si oppongono.

In attesa di conoscere la decisione finale della contrattazione, qualche riflessione.

Il MIUR ha presentato, giorno 3 dicembre 2015, le proposte per le Linee Guida sugli ambiti territoriali, di cui abbiamo parlato nell'articolo "Ambiti territoriali ruoli e mobilità 2016/17: ecco come saranno formati. Linee guida del Miur", sugli ambiti territoriali sui quali saranno disposti i trasferimenti del personale docente a partire dall'a.s. 2016/17.

Secondo le ipotesi sulla mobilità per l'A.S. 2016/17 presentate dal MIUR alle OOSS, i docenti che dovranno chiedere trasferimento sugli ambiti territoriali saranno:

1. i docenti assunti entro l'anno 2014/15 che chiedono trasferimento sia provinciale che interprovinciale (mobilità volontaria a domanda)

2. i docenti assunti in fase B e C dalle GaE (ambiti territoriali a livello nazionale);

3. i docenti assunti in fase B e C dalle GM (ambiti territoriali a livello regionale).

I docenti assunti in fase 0 e A, invece, parteciperanno alla mobilità a livello provinciale, secondo le vecchie regole, per cui avranno la titolarità in una Scuola.

Si tratta, come detto, di proposte ancora al vaglio e suscettibili di modifiche. Delle tre fasi della mobilità abbiamo parlato nell'articolo “Mobilità 2016: Miur prevede 3 fasi. Su scuola per 0 e A, nazionale per assunti fino al 2014. Per neoimmessi fasi B e C nazionale da GaE e regionale per GM” e in “Mobilità 2016/17: analisi delle 3 fasi previste dal Miur. Fase B e C: domanda facoltativa o obbligatoria?

Il trasferimento  sugli ambiti territoriali, in ciascuna delle fasi in cui dovrebbe attuarsi la mobilità per le diverse categorie di docenti (assunti fase 0-A, assunti entro l'a.s. 2014/15, assunti fase B-C, assunti da GM fasi B e C) dovrebbe avvenire in base al punteggio e alle eventuali precedenze previste dal prossimo CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2016/17.

Ciascun docente, pertanto, otterrà il trasferimento sulla base dell'esperienza accumulata (anzianità di servizio), dei titoli conseguiti, delle esigenze di famiglia e di eventuali precedenze (la tabella dei titoli non è stata ancora oggetto di confronto, non sappiamo se sarà utilizzata quella "storica", dei precedenti contratti sulla mobilità).

Tutto ciò però rischia di essere vanificato una volta entrati a far parte dall'ambito territoriale.

I commi 79-83 della legge 107/2015 prevedono, infatti, che il dirigente scolastico propone l'incarico ai docenti presenti nell'ambito territoriale di riferimento, al fine di coprire prima di tutto i posti comuni e di sostegno per permettere il regolare avvio delle lezioni.

Il dirigente scolastico, nell'assegnazione del detto incarico, terrà conto anche delle candidature presentate dai medesimi docenti e delle precedenze nell'assegnazione della sede ai beneficiari degli articoli 21 e 33 comma 6, 5 e 7; la proposta di incarico triennale deve essere formulata in coerenza con gli obiettivi del PTOF; alla scadenza dei tre anni il contratto può essere rinnovato sempre che sia confacente al piano dell'offerta formativa.

Dai commi suddetti è evidente che il docente non sarà scelto dal dirigente scolastico in base ai punteggi e ai titoli, che sono stati i parametri in base ai quali si è arrivati nell'ambito territoriale richiesto, ma in base al curriculum e alle competenze, che dovrebbero essere  coerenti al PTOF, e a un eventuale colloquio.

Bisognerà chiarire che cosa si intende con l'espressione il DS terrà anche conto delle precedenze nel l'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33 della legge 104/92: il dirigente sarà obbligato a proporre l'incarico triennale ai docenti beneficiari della legge n.104/92, che gli presenteranno il curriculum, o potrà non farlo?

Che significa, inoltre, in coerenza con il PTOF?  In questo caso, a mio avviso, bisognerebbe distinguere tra docenti curricolari e docenti del potenziamento; per i primi la coerenza con il PTOF è relativa, in quanto destinati all'insegnamento di discipline curricolari che, allo stato dell'arte, sono uguali in tutte le scuole; per i docenti del potenziamento, invece, la coerenza con il PTOF è comprensibile (se voglio potenziare la matematica dovrò scegliere un insegnante di tale disciplina); il problema, però, come nel caso dei docenti curricolari, consiste nella scelta tra docenti della stessa disciplina.

Certo la scelta potrebbe  dipendere dal possesso di titoli di formazione/aggiornamento attinenti alle attività del PTOF, per cui si fonderebbe su criteri oggettivi. Viceversa avverrebbe sulla base di quali criteri?

Sicuramente non quelli che hanno permesso al docente di approdare nell'ambito richiesto, pertanto si può affermare di essere di fronte a una contraddizione: punteggio e titoli verranno annullati dopo l'arrivo negli ambiti.

Attendiamo ulteriori news dal Miur.

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