Mobilità 2016/17 con superamento vincolo quinquennale sostegno, la partita non è ancora chiusa. Emendamento Milleproroghe

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Un'altra questione dibattuta relativa alla mobilità 2016/17 è la possibilità di richiedere il trasferimento su posto comune anche se ancora nel vincolo quinquennale su sostegno.

Un'altra questione dibattuta relativa alla mobilità 2016/17 è la possibilità di richiedere il trasferimento su posto comune anche se ancora nel vincolo quinquennale su sostegno.

I docenti interessati insistono infatti sul fatto che ciò limita il numero dei posti a disposizione, a fronte delle altre categorie di docenti che partecipano invece per tutti i posti a disposizione nell'organico dell'autonomia.

Una soluzione in subordine sarebbe quella di considerare il servizio prestato pre-ruolo ai fini del conteggio dei 5 anni.

Dal fronte sindacale le posizioni sono discordanti, ma ecco che un chiarimento in tal senso potrebbe provenire dal Parlamento.

Di seguito l'emendamento al Decreto Milleproroghe che si fa carico della situazione:

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 108 della legge n. 107 del 2015, dopo le parole: «Tale personale partecipa, a domanda,» sono aggiunte le seguenti: «alla mobilità, anche sulle altre classi di concorso in cui sono abilitati, ivi compresi i docenti di sostegno, anche in deroga al vincolo quinquennale; (a tal fine viene considerato il servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno ai fini di un'eventuale indisponibilità a derogare al vincolo dei 5 anni).

I docenti titolari DOS (sulla secondaria di 2o grado) entro l'anno scolastico 2014/15 possano richiedere una sede di titolarità così come per gli altri ordini di scuole, senza confluire negli albi, ovvero continuare a presentare domanda di utilizzazione se non ottengono la sede richiesta e possano confluire negli albi, solo se indicato nella domanda di mobilità, ed esclusivamente in caso di indisponibilità di posti nelle sedi richieste.

Esaurite la fase provinciale e quella interprovinciale per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15, ove si dovessero liberare posti nella fase successiva, prevedere una fase di assestamento (con eventuale rielaborazione delle richieste sulle sedi residue) e di scambio per compensazione fra docenti titolari all'interno di province della stessa Regione e successivamente fra province diverse, quindi senza intaccare l'organico di ciascuna provincia».
1. 48. Capone, Ventricelli.

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