Mobilità 2016/17: sedi disponibili per i trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra. Prosegue la trattativa

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Premettendo che non è stato modificato nulla per quanto riguarda le fasi di cui abbiamo già dato notizia (chiamate ora con le lettere A) B) C) e D), quindi nella bozza non risulta nessuna modifica in tal senso, oggi l’art. 7 ha riguardato, in particolare, le "sedi disponibili per le operazioni di mobilità".

Premettendo che non è stato modificato nulla per quanto riguarda le fasi di cui abbiamo già dato notizia (chiamate ora con le lettere A) B) C) e D), quindi nella bozza non risulta nessuna modifica in tal senso, oggi l’art. 7 ha riguardato, in particolare, le "sedi disponibili per le operazioni di mobilità".

Tra queste sedi (sia per i trasferimenti che per i passaggi di cattedra e di ruolo) sono ovviamente indicati tutti i posti vacanti (resosi tali per dimissioni, collocamento a riposo ecc) più quelli disponibili dell’organico dell’autonomia così come indica il comma 108 della Legge 107/2015. A questi poi si potranno aggiungere quelli costituiti ex novo nell’organico dell’autonomia, quelli che si dovessero rendere vacanti per altre cause ecc.

In particolare, è stato precisato che dopo la fase A (provinciale), la mobilità del personale docente si realizza attraverso l’attribuzione di un’aliquota del 25% alla mobilità professionale (come da noi già anticipato).

Ovviamente ciò potrà avvenire tenendo conto degli accantonamenti di posti previsti per eventuali docenti in soprannumero, e fermo restando che le operazioni di trasferimento o di passaggi non potranno determinare situazioni di esubero.

Ricordiamo che le operazioni di passaggio di cattedra o di ruolo possono essere effettuate solo da coloro assunti entro il 2014 e che abbiano superato già superato il periodo di prova. Inoltre bisogna essere in possesso dell’abilitazione richiesta. Sono pertanto esclusi i docenti neo assunto nelle vari fasi 0, A, B e C del piano di assunzioni.

L’art 3 della bozza, infatti, conferma ciò che era indicato negli anni precedenti ovvero che la mobilità professionale è possibile dal personale che, al momento della presentazione della domanda, abbia superato il periodo di prova. Bisogna inoltre essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Mobilità 2016/17: sintesi 4 fasi. Trasferimento interprovinciale per assunti fino al 2014/15: come si sceglieranno scuole primo ambito. Anche passaggi di cattedra e ruolo su scuola. Differenze per assunti B e C da concorso o da GaE

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