Mobilità 2016/17: quali differenze tra trasferimento provinciale e interprovinciale. Snals: passi avanti nella trattativa

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Il sindacato Snals comunica il risultato ottenuto dai sindacati nell'incontro di ieri sera al Miur.

Il sindacato Snals comunica il risultato ottenuto dai sindacati nell'incontro di ieri sera al Miur.

Differenza tra mobilità provinciale e interprovinciale

· mobilità all'interno della provincia, secondo le vecchie regole, (mobilità su scuola e non su ambito) per tutti i docenti assunti fino allo scorso a.s., nonché per i docenti in soprannumero, docenti di sostegno nelle superiori, (che otterranno titolarità su scuola), e per i docenti che rientrano dallo status di fuori ruolo e docenti assunti in ruolo dal corrente a.s. con la fase 0 e con la fase A;

· mobilità interprovinciale straordinaria per tutti, in deroga al blocco triennale non solo per gli assunti prima dell'emanazione della legge, (come previsto dalla stessa), ma anche per i nominati nella fase 0 e A, nonché B e C da graduatorie di merito, che la legge escludeva tra tale mobilità.

Le OO.SS. e l'Amministrazione, riunitisi in data 25 gennaio, hanno verificato la possibilità di ulteriori aperture del MIUR sul contratto della mobilità, in quanto lo Snals-Confsal e gli altri sindacati avevano richiesto di consentire, nella fase interprovinciale, anche il trasferimento su scuola, o su preferenze di tipo sintetico, nonché le possibili aperture ministeriali sulla portata dei contenuti della sequenza contrattuale, che si dovrà definire entro 30 giorni dalla stipula del CCNI sulla mobilità, per l'assegnazione dei docenti dagli ambiti alle singole scuole.

Nella serata di ieri l'Amministrazione ha consentito la possibilità, per chi ha già una scuola di titolarità, di richiederne e acquisirne un'altra, anche in provincia diversa; ciò tra le scuole contenute nel I ambito indicato dal docente nella domanda.

La trattativa prosegue oggi alle 15. Il commento del sindacato Snals "Nel valutare l'eventuale successiva sottoscrizione della Ipotesi di CCNI, al termine della trattativa, si dovrà tener conto che senza tale sottoscrizione l'Amministrazione procederebbe con atto unilaterale, con tutti i vincoli e le disposizioni previsti dalla legge. Resta comunque fermo l'impegno del sindacato ad impugnare, in tutte le sedi, anche con ricorsi di incostituzionalità, gli aspetti della legge 107/2015 che ledono, i diritti della categoria e danneggiano il funzionamento delle scuole, con particolare attenzione ai poteri dei dirigenti scolastici, qualora non raccordati con gli specifici atti negoziali."

Mobilità 2016/17: esito dell'incontro. A chi spettano gli ambiti territoriali nei trasferimenti interprovinciali

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